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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06221/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: si contestava che l'imputato non aveva potuto partecipare al processo perché, dopo l'inizio del dibattimento, era stato tratto in detenzione per altro procedimento (dal 13/03/2024) e non sarebbe stato reperito/notificato in carcere; si denunciava altresì violazione dell'art. 6 CEDU per mancata informazione/notifica circa la nomina del difensore d'ufficio e la rinuncia del difensore di fiducia, la mancata notifica della sentenza e la conseguente impossibilità di proporre appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) la declaratoria di assenza e le notifiche iniziali risultano corrette (notifica a mani dell'imputato il 11/10/2023), pertanto l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento; la sopravvenuta detenzione riguardava altro procedimento e l'onere di segnalare al giudice il sopravvenuto stato di detenzione era dell'imputato, il quale non si è attivato; (2) le censure sulla mancata comunicazione del difensore d'ufficio e sulla rinuncia del difensore di fiducia sono generiche e non provate; la giurisprudenza esclude la nullità per mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio; (3) la sentenza non doveva essere notificata all'imputato dichiarato assente, che è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., e la sentenza è stata depositata nei termini. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    richiesta di rescissione del giudicato quando l'imputato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis e non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza

    La norma legittima la rescissione solo se l'assenza sia viziata e l'imputato non abbia potuto impugnare senza sua colpa; la Corte ha ritenuto che qui mancassero entrambi i presupposti.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    l'imputato assente 'è rappresentato dal difensore' (comma 3)

    Dichiarata l'assenza, l'imputato è rappresentato dal difensore e non vi è obbligo generale di notificare la sentenza all'imputato assente se la motivazione è depositata nei termini.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo e alla partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le garanzie non siano state violate alla luce delle notifiche iniziali e della rappresentanza del difensore.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione del nominativo non comporti di per sé nullità degli atti.

  • artt. 28 e 29 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione agli avvicendamenti difensivi; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di prova specifica sui tempi dei cambi di difesa.

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'eccezione in cui la sentenza deve essere notificata all'imputato (quando la sentenza non è depositata nel termine); nel caso la motivazione è stata depositata nei termini, quindi obbligo di notifica non sussiste.

  • art. 429, comma 4 cod. proc. pen.

    il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato 'non presente alla lettura del provvedimento'

    Esempio di disposizione dove il legislatore impone espressamente la notifica; la Corte usa l'argomento per sostenere che la mancata notifica della sentenza non è prevista in termini generali per l'imputato assente.

  • L. n. 67/2014

    Riforma che ha sostituito la contumacia con l'istituto dell'assenza per adeguare la disciplina ai principi della CEDU; utile per interpretare la rappresentanza del difensore e gli obblighi di notifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna al pagamento di una somma equa in favore della Cassa per i ricorsi infondati o colposamente inammissibili; applicato per il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato regolarmente notificato delle fasi iniziali del procedimento (anche mediante notifica a mani), risulta che abbia avuto effettiva conoscenza del processo e difficilmente potrà ottenere la rescissione del giudicato con riferimento a sopravvenuta detenzione per altro procedimento, salvo prova concreta che le notifiche iniziali non sono avvenute o non consentivano la conoscenza delle accuse.
  • La sopravvenuta detenzione per altro procedimento non esonera l'imputato dall'onere di segnalare tempestivamente al giudice la propria nuova condizione detentiva e la volontà di partecipare al processo; l'omessa segnalazione può essere valutata come colpa dell'imputato.
  • La dichiarazione di assenza ex art. 420-bis comporta che l'imputato sia rappresentato dal difensore: in questo scenario la sentenza non necessita, di norma, di ulteriore notifica all'imputato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 548, comma 2).
  • La mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non determina automaticamente la nullità degli atti processuali; chi contesta deve fornire indicazioni precise e prove circa il pregiudizio subito e i tempi degli avvicendamenti difensivi.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato è necessario dimostrare sia l'irregolarità della declaratoria di assenza sia che l'imputato non abbia potuto impugnare senza sua colpa; allegazioni generiche e prive di prova sono ampiamente insufficienti.
  • In situazioni analoghe, il difensore che contesta deve documentare in modo puntuale: a) le modalità e i tempi delle notifiche ricevute (o non ricevute) dall'imputato in detenzione; b) la mancanza di informazioni sulla rinuncia del difensore di fiducia e sulla nomina del difensore d'ufficio; c) l'impossibilità oggettiva di proporre impugnazione nei termini per cause non imputabili all'imputato.

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