Cassazione Penale, Sentenza n. 33613/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, di un ampliamento edilizio di rilevanti dimensioni, eseguito in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, nonché per l'inottemperanza all'ordine comunale di sospensione dei lavori. Le opere comprendevano un ampliamento inizialmente al rustico e, successivamente, interventi di completamento funzionale quali posa della pavimentazione, installazione di infissi e impianto elettrico, realizzazione di una tettoia e piantumazione esterna. Con i primi due motivi il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione e vizio di motivazione, sostenendo che i lavori fossero terminati anteriormente al sopralluogo dell'aprile 2020 e che la Corte territoriale avesse erroneamente distinto un intervento edilizio legittimo, oggetto di SCIA e ultimato nel 2019, dal successivo ampliamento abusivo. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dell'inottemperanza all'ordine di sospensione, sostenendo che i lavori fossero già terminati e che non fosse stata provata la realizzazione successiva della tettoia. Con il quarto motivo ha censurato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, deducendo l'incensuratezza, la natura non speculativa dell'immobile e l'impossibilità di procedere alla demolizione dopo l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale. Con il quinto motivo ha lamentato il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sostenendo l'omessa considerazione dei criteri normativi e dell'omesso avviso della facoltà di richiedere la pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che vi era una doppia conforme di merito e che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado formavano un unico corpo argomentativo, rispetto al quale il ricorso non si confrontava specificamente, risolvendosi in larga parte nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: l'accertamento di merito aveva distinto un primo intervento legittimo da un successivo ampliamento abusivo, la cui ultimazione era avvenuta con le opere di finitura accertate il 26 novembre 2020. Ne è conseguito che il termine di prescrizione non era maturato prima della sentenza impugnata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e contrario agli accertamenti di merito, dai quali risultava la prosecuzione dei lavori dopo l'ordine di sospensione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la demolizione può costituire legittima condizione della sospensione condizionale della pena anche quando l'immobile sia stato acquisito al patrimonio comunale, potendo il condannato chiedere all'amministrazione di eseguire la demolizione a proprie spese, salvo prevalenti interessi pubblici formalmente dichiarati. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato sia perché la Corte d'Appello aveva motivato congruamente il giudizio prognostico sfavorevole sulla pena sostitutiva, sia perché la richiesta di lavoro di pubblica utilità risultava comunque incompatibile con la sospensione condizionale già concessa ai sensi della disciplina sopravvenuta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Norma contestata per la realizzazione di opere edilizie in assenza o in violazione degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni applicabili.
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Norma contestata in relazione alla realizzazione dell'ampliamento edilizio abusivo.
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Norma applicata alla realizzazione delle opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione.
art. 157 c.p.
Richiamato per la disciplina dei termini di prescrizione; la prescrizione è stata esclusa perché la consumazione dei reati è stata collocata al completamento delle opere di finitura.
art. 158 c.p.
Richiamato per l'individuazione del momento iniziale della prescrizione.
art. 159 c.p.
Richiamato per la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis.
art. 161-bis c.p.
Applicato nel senso che, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.
art. 163 c.p.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena.
art. 165 c.p.
Richiamato per la subordinazione della sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
art. 133 c.p.
Parametro per la valutazione prognostica relativa alla concessione delle pene sostitutive.
art. 20-bis c.p.
Richiamato quale disposizione concernente le pene sostitutive, tra cui il lavoro di pubblica utilità.
art. 58, legge n. 689/1981
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella scelta delle pene sostitutive, da esercitarsi considerando i criteri dell'art. 133 c.p. e le finalità rieducative e preventive della pena.
art. 61-bis, legge n. 689/1981
Stabilisce l'incompatibilità tra le pene sostitutive disciplinate dall'art. 20-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena.
art. 95, d.lgs. n. 150/2022
Disciplina transitoria delle nuove pene sostitutive; non consente, nel caso esaminato, di applicare il solo frammento più favorevole della disciplina sopravvenuta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Individua i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
art. 616 c.p.p.
Posto a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d'appello si integrano in un unico corpo argomentativo; il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con entrambe e non può limitarsi a riproporre questioni già esaminate o a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di vizio di motivazione non può fondarsi sull'isolata omissione o diversa valutazione di singoli elementi probatori, se il ricorrente non dimostra il carattere inequivocabilmente decisivo di tali elementi nel complessivo impianto argomentativo della decisione.
- Per gli immobili destinati a uso abitativo, l'ultimazione edilizia coincide con la conclusione delle opere di rifinitura interne ed esterne; fino a tale momento il reato urbanistico permane e il termine di prescrizione decorre dall'ultimazione dei lavori, salvo che la permanenza cessi prima per una causa volontaria o imposta.
- Il reato paesaggistico commesso mediante un'attività edilizia protratta nel tempo ha natura permanente fino all'esaurimento totale dei lavori; la prescrizione decorre dal completamento dell'attività edificatoria e non dalla mera esistenza del manufatto ultimato.
- La prosecuzione di opere di finitura o completamento funzionale dopo un ordine di sospensione dei lavori integra l'inottemperanza all'ordine, quando tali opere risultino accertate dai giudici di merito e la censura di legittimità si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione dell'opera edilizia abusiva quale condotta diretta a eliminare le conseguenze dannose del reato; l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non rende di per sé impossibile la demolizione, potendo il condannato chiedere all'amministrazione di eseguirla a proprie spese, salvo l'esistenza di prevalenti interessi pubblici formalmente dichiarati.
- Il diniego di una pena sostitutiva costituisce esercizio di potere discrezionale e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e riferita ai criteri dell'art. 133 c.p., inclusa la prognosi sulla futura osservanza degli obblighi e sul rischio di reiterazione.
- Le pene sostitutive disciplinate dall'art. 20-bis c.p. sono incompatibili con la sospensione condizionale della pena; nella successione di leggi penali non è consentito combinare frammenti della disciplina previgente e di quella sopravvenuta scegliendo selettivamente gli aspetti più favorevoli di ciascun regime.
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