Cassazione Penale, Ordinanza n. 30886/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la mancata indicazione di una precedente condanna definitiva nella procedura di richiesta del reddito di cittadinanza. Il fatto contestato consisteva nell'aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di indicare informazioni dovute, e in particolare una condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso, al fine di ottenere indebitamente il beneficio. Con il primo motivo la difesa ha denunciato errata applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione, sostenendo l'inoffensività della condotta perché l'omissione non avrebbe inciso sui requisiti sostanziali per il beneficio, e deducendo inoltre che l'imputato non avrebbe compreso il significato dell'omissione, avendo confuso la condanna definitiva con un arresto eseguito in forza di misura cautelare personale. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per mancata considerazione di elementi favorevoli ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché riproduceva censure già vagliate e disattese dal giudice del merito, senza una specifica critica alla motivazione impugnata e con richiesta sostanziale di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva correttamente rilevato che la legge richiede l'indicazione di eventuali precedenti condanne definitive, senza che possano esservi equivoci con misure cautelari, e che l'asserita innocuità dell'omissione era smentita dal fatto che essa aveva consentito l'indebita fruizione del beneficio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per analoghe ragioni, avendo la sentenza impugnata motivato adeguatamente sul diniego delle attenuanti generiche e non avendo il ricorrente indicato specifici elementi trascurati. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 29 gennaio 2019, n. 4 conv. in l. 28 marzo 2019, n. 75
norma incriminatrice richiamata per la condotta di omessa indicazione di informazioni dovute nella domanda di reddito di cittadinanza, in particolare precedenti condanne definitive, finalizzata all'ottenimento indebito del beneficio
art. 416-bis c.p.
indica il precedente penale definitivo omesso nella dichiarazione presentata per ottenere il reddito di cittadinanza
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, né una richiesta di nuova valutazione delle fonti probatorie, essendo richiesto un confronto critico specifico con la motivazione impugnata.
- Quando la disciplina applicabile impone la dichiarazione di precedenti condanne definitive, non è plausibile confondere tali precedenti con misure cautelari personali; l'omissione di un dato decisivo integra condotta rilevante se ha consentito l'indebita percezione del beneficio.
- La pretesa innocuità dell'omissione è esclusa se la falsità o l'omissione ha concretamente inciso sull'ottenimento fraudolento di un beneficio pubblico non dovuto.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, e in particolare sul diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in cassazione se non indica specifici elementi di fatto trascurati dal giudice di merito e si risolve in una sollecitazione a rivalutare il merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
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