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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05641/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 146.004 a titolo di compenso per attività legale svolta in favore della cliente. La cliente ha proposto opposizione e il Tribunale ha revocato il decreto. La professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 645, commi 4 e 5, c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’opposizione fosse tardiva perché la citazione era stata notificata nel termine ma depositata oltre il termine; (2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. e 3 d.lgs. n. 150/2011, oltre che del contraddittorio e del diritto di difesa, per l’acquisizione irrituale di documenti depositati telematicamente e poi richiamati con mere copie di cortesia non analiticamente elencate; (3) nullità per violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c., assumendo che scritture private irritualmente prodotte non potessero operare come prova per mancato riconoscimento tacito; (4) nullità per violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., 101 c.p.c. e 3 d.lgs. n. 150/2011, perché, dopo il mutamento del rito, il collegio avrebbe deciso il merito senza concedere termini per integrare gli atti o formulare istanze istruttorie, comprimendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nei casi di mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito originariamente seguito e l’atto introduttivo produce gli effetti del ricorso anche se non depositato in cancelleria entro il termine previsto dal rito monitorio. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo perché generici e comunque privi di specifica dimostrazione del pregiudizio: i documenti risultavano depositati telematicamente in un momento in cui il deposito era ammissibile e la controparte ne aveva avuto conoscenza alla successiva udienza, con consegna di copia cartacea di cortesia; la doglianza sulla pretesa inutilizzabilità delle scritture private non superava tale rilievo. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che nel processo civile il collegio è investito dell’intera causa anche se la rimessione avviene per questioni preliminari, principio che vale a maggior ragione nel procedimento disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, ove la trattazione è collegiale e non è previsto un termine per l’integrazione degli atti introduttivi come nel rito del lavoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 645, commi 4 e 5, c.p.c.

    La Corte esclude che, nel contesto del mutamento del rito, la tardività possa essere desunta dal solo fatto che l’atto di citazione sia stato depositato oltre il termine se la notificazione è avvenuta tempestivamente.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Il procedimento è soggetto a trattazione collegiale e, in caso di mutamento del rito, opera il meccanismo degli effetti processuali previsto dall’art. 4 del decreto.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; l’atto introduttivo conserva gli effetti del ricorso anche se non depositato nel termine del rito originario, nei casi disciplinati dalla norma.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per il contraddittorio, ma la Corte ritiene insussistente la denunciata lesione in presenza di documenti depositati in modo comunque conoscibile dalla controparte.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla decisione basata su documenti irritualmente acquisiti viene respinta per genericità e mancanza di specifico pregiudizio.

  • art. 3 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato quale norma processuale del rito applicabile, ma non ritenuto violato.

  • art. 2702 c.c.

    La Corte non accoglie la censura sull’efficacia probatoria delle scritture private, poiché il deposito documentale non risulta assistito dai vizi dedotti in modo decisivo.

  • art. 215 c.p.c.

    Il mancato operare del riconoscimento tacito viene escluso in concreto, perché la censura è ritenuta generica e non idonea a dimostrare l’inutilizzabilità dei documenti.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    La Corte esclude la compressione del diritto di difesa nel procedimento concretamente seguito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a tutela del giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazioni nel mutamento del rito e nella decisione del collegio.

  • artt. 187 c.p.c.

    Richiamato come espressione del principio per cui il collegio è investito dell’intera causa anche quando la rimessione avviene per questioni preliminari o pregiudiziali.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 187 c.p.c. per affermare che la rimessione al collegio non limita l’oggetto della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel mutamento del rito disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno valutati secondo il rito originariamente seguito, sicché l’atto introduttivo conserva gli effetti propri del ricorso anche se non depositato nel termine previsto dal rito di provenienza, quando la norma speciale lo consenta.
  • Le censure di nullità processuale fondate su irregolarità nel deposito o nell’acquisizione dei documenti devono essere specifiche e devono indicare il concreto pregiudizio difensivo subito; la mera allegazione di un deposito irrituale, senza dimostrazione dell’incidenza decisiva sulla decisione, non è sufficiente.
  • Nel processo civile, la rimessione al collegio investe l’intera causa anche se formalmente avvenuta per questioni preliminari o pregiudiziali; ciò vale ancor più nei procedimenti in cui la trattazione è collegiale per legge.
  • La violazione delle regole probatorie relative alle scritture private non comporta automaticamente nullità della decisione se la parte non dimostra in modo puntuale perché quel materiale documentale era inutilizzabile e quale specifico pregiudizio ne sia derivato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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