Sentenza n. 1550/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 149/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1822/2020, pubblicata in data 17/02/2022, notificata in data 07/04/2022, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 149/2022, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di somme di denaro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione il 7 aprile 2022, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 agosto 2025. In giudizio l'amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuto pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre constatato che la decisione del giudice ordinario era stata depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. ed era passata in giudicato, e che non risultava intervenuta l'esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha riconosciuto inoltre gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e riservare l'applicazione della penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Modifica la disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione prevista dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Modifica, in sede di conversione, la disciplina del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 1282, comma 1, c.c.
I crediti liquidi ed esigibili aventi ad oggetto somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa disposizione di legge o del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione è proponibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni.
- Quando il giudicato risulta formato e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto all'obbligo pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza dei termini assegnati può giustificare l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a., che può essere riservata dal giudice per la fase successiva.
- I crediti liquidi ed esigibili derivanti da un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro continuano a produrre interessi legali fino al soddisfacimento, salvo diversa previsione normativa o del titolo esecutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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