Sentenza n. 3487/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 21 del 29/10/2025 nella parte in cui (art. 2) prevede il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi e fitness, collocate all’interno dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vietava l'accesso con i cani alle aree giochi e fitness situate nei parchi e nelle aree pubbliche attrezzate comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza sindacale limitatamente all'art. 2, deducendo un unico articolato motivo di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che le esigenze di tutela dell'igiene, della salute pubblica, del decoro e della sicurezza, richiamate dall'amministrazione, avrebbero potuto essere perseguite mediante l'applicazione degli obblighi già previsti dalla normativa vigente a carico dei custodi dei cani, tra cui la raccolta delle deiezioni e la conduzione degli animali con modalità idonee a garantirne la custodia, senza introdurre un divieto assoluto di accesso anche per gli animali correttamente custoditi. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l'istruttoria. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l'art. 2 dell'ordinanza. Il Collegio ha affermato che il principio di proporzionalità, richiamato dall'art. 1, comma 1, l. 241/1990 e comprensivo dei criteri di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto, impone all'amministrazione di considerare gli interessi coinvolti e di scegliere la misura meno lesiva. Il divieto era idoneo a perseguire le finalità di igiene, salute e sicurezza, ma non necessario: tali finalità potevano essere assicurate mediante vigilanza, prevenzione, controllo e sanzione delle violazioni degli obblighi già gravanti sui proprietari o custodi dei cani. Il divieto generalizzato risultava quindi eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della personalità. È stata confermata l'ammissione dell'associazione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore, a carico dell'Erario, il compenso di euro 1.037,50, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato se dovuto. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 241/1990
... annovera certamente il principio di proporzionalità.
Il principio di proporzionalità costituisce parametro dell'azione amministrativa e impone di considerare l'interesse pubblico perseguito e gli interessi secondari pubblici o privati coinvolti, comprimendo la sfera giuridica dei destinatari nella misura minore possibile.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state sentite.
art. 2052 c.c.
È richiamato quale fonte degli obblighi gravanti sui custodi degli animali e quale base per la tutela mediante vigilanza e sanzione dei comportamenti lesivi.
ordinanza Ministero della salute 3 marzo 2009
È richiamata per gli obblighi relativi alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e alle modalità di custodia.
ordinanza ministeriale 6 agosto 2013
È richiamata quale fonte degli obblighi comportamentali dei custodi dei cani.
art. 639 c.p.
È richiamato quale disposizione applicabile alla tutela del decoro e alla repressione delle condotte lesive, nell'ambito degli ordinari strumenti di controllo e sanzione.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per la riduzione del compenso professionale in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per la liquidazione, a carico dell'Erario, del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di verificare, nell'esercizio del potere, non solo l'idoneità della misura rispetto al fine pubblico, ma anche la sua necessarietà e la proporzionalità in senso stretto, scegliendo lo strumento meno gravoso per i destinatari.
- Una misura amministrativa è illegittima per violazione del principio di proporzionalità quando, pur essendo idonea a tutelare un interesse pubblico, non risulti necessaria perché il medesimo risultato può essere conseguito mediante strumenti ordinari di vigilanza, prevenzione, controllo e sanzione meno limitativi delle libertà dei privati.
- Le esigenze di igiene, decoro e sicurezza connesse alla presenza di animali in aree pubbliche non legittimano, di per sé, un divieto generalizzato di accesso quando l'ordinamento già impone ai custodi specifici obblighi di raccolta delle deiezioni e di custodia degli animali, la cui violazione può essere fronteggiata con i poteri ordinari di controllo e sanzione.
- Il principio di proporzionalità opera quale parametro esterno di sindacato della discrezionalità amministrativa e consente di censurare l'esercizio del potere sia per l'eccessiva intensità della misura sia per le modalità con cui essa è concretamente adottata.
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