Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8389/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mutuante)

La controversia

L’uomo aveva chiesto alla donna la restituzione di 100.000 dollari, sostenendo di averglieli prestati affinché potesse proseguire le trattative per l’acquisto di due dipinti. Nel contesto dell’affare, il medesimo aveva poi versato ulteriori 900.000 dollari al venditore; conclusasi senza esito la compravendita, il venditore aveva restituito questi ultimi, ma aveva trattenuto i 100.000 dollari iniziali. Respinta la domanda nei primi due gradi per mancata prova del titolo della pretesa, la precedente Cassazione aveva cassato la decisione per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, disponendo una nuova valutazione complessiva degli elementi probatori. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 302/2017 depositata il 27 febbraio 2017, ha accolto la domanda, ritenendo che la somma fosse stata prestata alla donna, allora fidanzata del versante, e non versata da quest’ultimo in qualità di acquirente. La donna ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato male l’accordo, omesso di considerare una clausola che avrebbe subordinato il versamento alla conclusione dell’affare e attribuito erroneamente valore confessorio alla dichiarazione con cui si impegnava alla restituzione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 384 c.p.c., lamentando che la valutazione delle prove fosse stata frammentaria e non conforme al vincolo derivante dalla precedente cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha rilevato che la precedente cassazione aveva annullato la decisione sia per violazioni di legge sia per vizi motivazionali: il giudice di rinvio doveva quindi applicare il principio di valutazione complessiva degli elementi probatori e poteva rivalutare i fatti acquisiti. La Corte d’appello aveva considerato la clausola invocata dalla ricorrente, escludendo che la condizione sospensiva fosse efficace nei confronti del controricorrente, estraneo a quel negozio; aveva inoltre valutato la dichiarazione di impegno alla restituzione insieme alle altre prove, senza attribuirle valore di confessione a piena prova. La censura sull’interpretazione contrattuale non indicava quale specifico criterio legale fosse stato violato e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in Cassazione in assenza di un difetto assoluto di motivazione, escluso nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 8.700 euro oltre 200 euro per spese generali, ed è stato dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    laddove il ricorrente lamenti la violazione di uno o più criteri legali di interpretazione del contratto, deve specificare a quali si riferisce, ossia quale criterio (letterale, sistematico, comportamento successivo delle parti, ecc.) la corte di merito ha male inteso facendone applicazione fuorviante.

    La censura di violazione delle regole legali d’interpretazione contrattuale deve individuare il criterio ermeneutico concretamente disatteso e spiegare in che modo sia stato applicato in modo fuorviante; non basta contestare il risultato interpretativo o sollecitare una nuova valutazione del contratto.

  • art. 2729 c.c.

    il giudizio di rinvio era vincolato al principio di diritto secondo cui la valutazione degli elementi indiziari e probatori andava effettuata complessivamente, e questa valutazione è stata correttamente compiuta dalla corte di merito, la quale ha tratto convinzione che l’accordo, letto insieme alle mail e alle testimonianze, conduceva a ritenere che il D.C. non fosse coinvolto nell’affare, ma avesse dato in prestito la somma alla allora fidanza per consentire a lei di procedere nelle trattative.

    Gli indizi e gli altri elementi probatori devono essere esaminati prima singolarmente e poi nel loro insieme; è legittima la valutazione complessiva che ricava dagli elementi convergenti la prova del prestito.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudizio di rinvio era vincolato al principio di diritto secondo cui la valutazione degli elementi indiziari e probatori andava effettuata complessivamente, e questa valutazione è stata correttamente compiuta dalla corte di merito, la quale ha tratto convinzione che l’accordo, letto insieme alle mail e alle testimonianze, conduceva a ritenere che il D.C. non fosse coinvolto nell’affare, ma avesse dato in prestito la somma alla allora fidanza per consentire a lei di procedere nelle trattative.

    Nel caso deciso, la valutazione delle prove è stata ritenuta conforme al criterio della valutazione complessiva: il giudice ha letto l’accordo unitamente alle e-mail e alle testimonianze, senza isolare i singoli elementi.

  • art. 384 c.p.c.

    nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità

    I poteri del giudice di rinvio dipendono dalla ragione della cassazione: in caso di cassazione per violazione di legge è vincolato al principio di diritto; in caso di cassazione per vizio motivazionale può rivalutare i fatti e, nei limiti delle preclusioni, acquisirne altri; quando ricorrono entrambe le ragioni, può applicare il principio e procedere a una nuova valutazione dei fatti secondo le direttive della Cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta che la Corte dia atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cassazione della sentenza di merito è pronunciata sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto enunciato e può rivalutare i fatti già acquisiti, nel rispetto delle preclusioni e delle direttive impartite dalla Corte di cassazione.
  • La valutazione di elementi indiziari deve procedere dall’esame dei singoli elementi rilevanti alla loro considerazione complessiva; la convergenza tra accordi, comunicazioni e testimonianze può fondare l’accertamento del titolo della pretesa restitutoria.
  • La censura di violazione dei criteri legali d’interpretazione contrattuale è specifica solo se indica il criterio ermeneutico concretamente violato e il modo in cui la decisione se ne è discostata; una contestazione del risultato interpretativo che richieda una nuova valutazione delle prove e del contratto attiene al merito e non è, di per sé, scrutinabile in Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.