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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-335/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 settembre 2022. — Vicente contro Delia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 10 bis de Sevilla. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori – Principio di effettività – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimento sommario per il pagamento degli onorari di avvocato – Carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in una prenotula degli onorari – Normativa nazionale che non prevede la possibilità di un controllo da parte del giudice – Articolo 4, paragrafo 2 – Portata dell’eccezione – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Pratica commerciale ingannevole – Contratto stipulato tra un avvocato e il suo cliente che vieta a quest’ultimo di rinunciare agli atti, all’insaputa o contro il parere dell’avvocato, pena il versamento di una penalità pecuniaria. — Causa C-335/21

Giurisprudenza europea62021CJ0335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina un procedimento spagnolo di liquidazione sommaria degli onorari di avvocato nei rapporti con un consumatore e lo ritiene incompatibile con la direttiva 93/13 quando non consente un controllo effettivo delle clausole abusive da parte di un giudice. Precisa inoltre che la clausola di rinuncia agli atti con penale non riguarda l'oggetto principale del contratto né il rapporto prezzo/prestazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. Infine, qualifica come potenzialmente pratica commerciale ingannevole, ai sensi della direttiva 2005/29, l'inserimento non trasparente di tale clausola nel contratto di assistenza legale.

Clausole abusive e pratica commerciale ingannevole in un contratto di assistenza legale: limiti del procedimento sommario spagnolo per il pagamento degli onorari dell'avvocato e controllo giudiziale effettivo

La questione giuridica

Se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta, osti a una normativa processuale nazionale che, nel procedimento sommario per il pagamento degli onorari dell'avvocato, affida la decisione iniziale a un'autorità non giurisdizionale e consente l'intervento del giudice solo in sede di ricorso avverso tale decisione, senza controllo d'ufficio sulle clausole potenzialmente abusive e con prove limitate ai documenti già prodotti. Se una clausola che impone al cliente, a pena di penale, di non rinunciare agli atti o di non agire contro il parere dell'avvocato rientri nell'eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Se l'inserimento di tale clausola, non menzionata nelle informazioni preliminari e rinviante a un tariffario professionale, possa costituire pratica commerciale ingannevole ai sensi della direttiva 2005/29.

Principio di diritto

La direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta, osta a un sistema nazionale di recupero sommario degli onorari dell'avvocato nel quale il controllo sulle clausole del contratto non può essere effettuato né dall'autorità che decide in prima battuta né dal giudice adito in revisione, se tale giudice non può controllare d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole né ammettere prove diverse da quelle documentali già prodotte. Inoltre, una clausola che impone al cliente di non rinunciare agli atti o di non agire contro il parere del difensore, sotto pena di penale, non rientra nell'eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13; e l'inserimento di una tale clausola, occultata nelle informazioni precontrattuali e collegata a un tariffario professionale, può costituire una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/29, se idonea a influenzare la decisione del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 4, direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Clausole abusive e onorari di avvocato nel procedimento sommario spagnolo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n. 10 bis de Sevilla in una controversia tra un avvocato e la propria cliente consumatrice sul pagamento di onorari professionali. Il caso ruota attorno a una clausola contrattuale che impone alla cliente, a pena di penale, di non rinunciare agli atti o di non concludere un accordo con la banca contro il parere dello studio legale.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Delia aveva incaricato gli avv.ti Vicente e Augusto di assisterla in un'azione volta a contestare clausole abusive in un mutuo bancario. La lettera di incarico conteneva una clausola di rinuncia agli atti che prevedeva il pagamento di un importo calcolato secondo il tariffario dell'Ordine degli avvocati di Siviglia qualora la cliente avesse rinunciato al procedimento o transatto senza consenso dello studio.

Dopo l'avvio dell'azione giudiziaria, la cliente accettò una proposta della banca e il procedimento fu dichiarato estinto su iniziativa della parte. Successivamente, l'avv. Vicente promosse un procedimento per il pagamento degli onorari, chiedendo EUR 1.105,50 più IVA sulla base della prenotula e del tariffario professionale. La cliente contestò la pretesa, sostenendo che gli onorari non erano dovuti e invocando anche il carattere abusivo della clausola contrattuale.

Normativa nazionale rilevante

Il giudice del rinvio descrive il meccanismo spagnolo di cui agli articoli 34 e 35 della LEC, come modificati dagli interventi di incostituzionalità richiamati nella sentenza n. 34/2019 del Tribunal Constitucional. Il procedimento per il pagamento degli onorari è inizialmente deciso da un cancelliere, autorità non giurisdizionale, e il controllo del giudice avviene solo tramite ricorso per revisione ex articolo 454 bis LEC.

Il giudice precisa inoltre che l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli articoli 556 e 557 LEC, non sembra consentire di far valere il carattere abusivo delle clausole del contratto posto a base del titolo esecutivo, almeno nel caso delle decisioni processuali del cancelliere.

Questioni pregiudiziali

Il giudice spagnolo chiede in sostanza:

  • se il procedimento sommario per il pagamento degli onorari, così configurato, sia compatibile con la direttiva 93/13, con il principio di effettività e con l'articolo 47 della Carta;
  • se il controllo eventuale affidato al ricorso per revisione sia sufficiente, nonostante i limiti sull'oggetto del sindacato e sull'assunzione delle prove;
  • se la clausola di rinuncia agli atti rientri nell'eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13;
  • se, in subordine, l'inserimento di tale clausola costituisca pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29.

Ragionamento della Corte sulla prima e seconda questione

La Corte richiama il proprio costante orientamento secondo cui il giudice nazionale deve poter esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali quando dispone degli elementi necessari. Ricorda tuttavia che, in linea di principio, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure interne, ferma restando l'esigenza che esse rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

Nel caso di specie, la Corte osserva che il consumatore si trova davanti a un procedimento nel quale la prima decisione è resa da un'autorità non giurisdizionale, che non può valutare l'abusività delle clausole, e che il successivo ricorso per revisione non consente al giudice un controllo pieno, né d'ufficio né su istanza di parte, sulla clausola contrattuale. Inoltre, il regime probatorio appare limitato ai documenti già presentati davanti al cancelliere.

La Corte considera che ciò crea un rischio non trascurabile di dissuasione per il consumatore nell'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13. Né il procedimento ordinario parallelo né la fase esecutiva sembrano in grado, secondo la descrizione fornita dal giudice nazionale, di rimediare in modo effettivo a tale deficit. Ne consegue la incompatibilità del regime processuale nazionale con la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta.

Interpretazione conforme

La Corte richiama il dovere del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva, per quanto possibile, e di disapplicare, se necessario, le disposizioni o la giurisprudenza nazionali che ostino al controllo d'ufficio delle clausole abusive. Resta però al giudice del rinvio verificare se il diritto spagnolo consenta realmente una siffatta lettura conforme.

Terza questione: eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13

La Corte afferma che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretata restrittivamente. La clausola di rinuncia agli atti non definisce le prestazioni essenziali del contratto di assistenza legale, ma sanziona il comportamento del cliente che agisca contro il parere dell'avvocato. Non riguarda dunque l'oggetto principale del contratto.

La Corte esclude anche che essa attenga alla perequazione tra prezzo e servizio, poiché non remunera una prestazione, ma prevede una penale in caso di violazione di un obbligo contrattuale. Pertanto, la clausola non rientra nell'eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2.

Quinta questione: direttiva 2005/29 e pratica commerciale ingannevole

La Corte ricorda che la direttiva 2005/29 si applica a qualsiasi pratica commerciale del professionista, anche mediante comunicazioni, omissioni o presentazioni poco chiare. Nel caso concreto, l'inserzione di una clausola penale rinviante al tariffario di un ordine professionale, senza menzione nell'offerta commerciale o nelle informazioni preliminari, può integrare un'omissione o un occultamento di informazioni rilevanti.

Se tale omissione è idonea a indurre il consumatore medio a prendere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso, la pratica deve essere qualificata come "ingannevole" ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/29. La verifica concreta di tale effetto spetta al giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta, osta al sistema spagnolo descritto, se non consente un controllo effettivo dell'abusività delle clausole nel procedimento per onorari;
  • la clausola di rinuncia agli atti con penale non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13;
  • l'inserzione di tale clausola, se non adeguatamente preannunciata e idonea a influenzare la decisione del consumatore, può costituire una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/29.

Principio pratico per gli operatori

Per l'avvocato e per il consumatore, la sentenza segnala che le clausole penali inserite in lettere di incarico devono essere trasparenti e pienamente comprensibili; in caso contrario, possono essere oggetto di controllo di abusività e, in presenza di omissioni informative, persino di valutazione come pratica commerciale sleale. Sul piano processuale, un sistema nazionale che non assicuri un controllo giudiziale effettivo delle clausole abusive non è compatibile con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

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