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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Parti - Legittimazione processuale attiva del fallito - Solo in caso di inerzia della curatela - Legittimazione del fallito a stare in giudizio ai fini della tutela di situazioni personali - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui erano state contestate maggiori imposte alla società fallita, sostenendo violazioni di legge, carenze motivazionali e una falsa rappresentazione dei fatti riguardo a operazioni ritenute inesistenti tra società collegate. Ha inoltre sostenuto di essere legittimato ad agire a causa dell'inerzia della curatela e per tutelare situazioni giuridiche con implicazioni personali.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello, confermando il difetto di legittimazione processuale attiva del ricorrente. In base all'articolo 43 della legge fallimentare, dall'apertura del fallimento la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie patrimoniali del fallito spetta al curatore. La mancata impugnazione degli avvisi non è stata considerata inerzia, poiché derivava da una precisa scelta processuale della curatela, sostenuta dal deliberato del comitato dei creditori. La Commissione ha inoltre escluso che esigenze di tutela di situazioni personali possano estendere la legittimazione del fallito oltre il caso eccezionale di effettiva inerzia degli organi fallimentari. Il merito delle contestazioni fiscali non è stato esaminato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 43 della legge fallimentare

    nelle controversie... relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito

    La dichiarazione di fallimento comporta la sostituzione della capacità processuale del fallito con quella del curatore nelle controversie riguardanti rapporti patrimoniali compresi nella procedura fallimentare.

  • Articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti fiscali, ma la Commissione non ha esaminato il merito, ritenendo assorbente il difetto di legittimazione processuale.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, nelle controversie fiscali relative ai rapporti patrimoniali della società fallita la legittimazione processuale spetta normalmente al curatore, non al fallito o al suo ex rappresentante legale.
  • Il fallito può agire eccezionalmente in caso di effettiva inerzia della curatela, ma non quando la mancata impugnazione deriva da una scelta consapevole del curatore, anche se condivisa o deliberata dal comitato dei creditori.
  • La semplice notifica dell'avviso di accertamento alla persona fisica non attribuisce automaticamente a quest'ultima la legittimazione a impugnare un atto intestato alla società fallita.
  • La necessità di tutelare conseguenze personali o reputazionali non amplia, di regola, l'eccezione alla perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali.
  • Quando il giudice accerta il difetto di legittimazione processuale, può respingere il ricorso senza esaminare la fondatezza delle contestazioni fiscali nel merito.

Testo integrale

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