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Ordinanza

Ordinanza n. 2080/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 6, comma 2, lett. e), nella parte in cui prevede quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura di inserimento nelle GPS la seguente fattispecie: “coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”, consentendole di presentare domanda di aggiornamento per le GPS 2026-2028 senza dover dichiarare il licenziamento subito presso l'Agenzia delle Entrate di Modena nel 1998 ovvero senza che tale dichiarazione sia ex se motivo di esclusione;

Giustizia amministrativa202602571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino dell'approfondimento proprio della fase di merito, anche perché l'impugnazione riguarda un atto generale. Non ha quindi sospeso l'efficacia della disposizione impugnata, ma ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini processuali previsti dall'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica di merito al 25 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 6, comma 2, lett. e), dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui prevede come causa ostativa all'inserimento nelle GPS il licenziamento disciplinare o per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione di un'ordinanza ministeriale relativa alla procedura di inserimento e aggiornamento delle GPS per il periodo 2026-2028. La disposizione considera ostativa alla partecipazione l'essere stati licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero l'essere incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso o della destituzione. La ricorrente ha contestato l'applicabilità di tale previsione alla propria posizione, chiedendo di poter presentare la domanda senza dichiarare il licenziamento subito presso l'Agenzia delle Entrate nel 1998, ovvero senza che tale dichiarazione costituisca di per sé causa di esclusione. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, lett. e), Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione

    La disposizione impugnata individua le fattispecie di licenziamento o destituzione considerate ostative alla partecipazione alla procedura di inserimento nelle GPS.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha utilizzato il comma 10 per fissare direttamente l'udienza di merito senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare l'udienza di merito senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso cautelare riguarda un atto amministrativo generale e le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare di sospendere l'efficacia dell'atto e tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato né anticipa la decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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