Sentenza n. 681/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 - Regione Abruzzo n. 640 del 9 aprile 2026, avente ad oggetto la concessione del contributo per l’intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edificio ad uso residenziale con danni gravi, nella parte in cui, pur concedendo il contributo per la ricostruzione, conferma il rigetto della presa d’atto della dichiarazione di accesso ai benefici fiscali di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ponendo conseguentemente in accollo privato la quota eccedente il contributo pubblico; - dell’Allegato A al medesimo decreto, recante “Istruttoria tecnica, economica e amministrativa”, nella parte in cui esclude il riconoscimento della quota riferita agli incentivi fiscali per l’importo eccedente il contributo di ricostruzione; - della comunicazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 - Regione Abruzzo prot. unico RA 70978/26 del 20 febbraio 2026, avente ad oggetto il rigetto della presa d’atto della dichiarazione di accesso ai benefici fiscali di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti generali ed istruttori richiamati nel provvedimento impugnato, qualora applicati ed interpretati in senso sfavorevole al ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Santis Domenico in data 1 settembre 2026: - di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - del rapporto informativo dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 - Regione Abruzzo e degli atti e documenti in esso espressamente richiamati, depositati in giudizio dalla Regione Abruzzo e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 - Regione Abruzzo in data 27 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto che concede il contributo per la ricostruzione con delocalizzazione, confermando il diniego della presa d’atto dell’accesso agli incentivi fiscali per la quota di spesa eccedente il contributo pubblico, e presupposto rapporto informativo dell’USR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’USR n. 640 del 9 aprile 2026, la precedente comunicazione di rigetto del 20 febbraio 2026 e, con motivi aggiunti, il rapporto informativo depositato il 27 luglio 2026. Contestava il mancato abbinamento della domanda di contributo per la ricostruzione con delocalizzazione dell’abitazione danneggiata dal sisma e della richiesta di incentivi fiscali previsti dall’art. 119, commi 1-ter e 4-quater, d.l. 34/2020, con conseguente accollo privato della spesa eccedente il contributo. In particolare, censurava l’accertamento dei presupposti normativi secondari per fruire congiuntamente del contributo e delle agevolazioni, anche quanto alla qualificazione dell’intervento e alla definizione di nuova costruzione. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione, dandone avviso alle parti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, secondo gli artt. 46, comma 1, lett. e), e 47 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata, il riconoscimento degli incentivi fiscali sulla spesa eccedente il contributo dipenda da presupposti normativi predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa: la posizione del richiedente è quindi un diritto soggettivo patrimoniale e la controversia spetta al giudice ordinario. Il richiamo alle definizioni edilizie del d.P.R. 380/2001 non radica la giurisdizione esclusiva amministrativa, perché la lite non riguarda profili edilizi dell’intervento; né la controversia appartiene al giudice tributario, non investendo il rapporto tributario con l’Agenzia delle Entrate. Ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e la possibilità di riproporre il giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, lettera e), e art. 47 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo 15 dicembre 2022, n. 130
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 47 del Testo Unico per la Ricostruzione Privata (TURP), approvato con ordinanza del Commissario Straordinario del Governo 15 dicembre 2022, n. 130, nel caso di erogazione del contributo commissariale per la ricostruzione degli immobili danneggiati da un evento sismico, le agevolazioni fiscali spettano per la parte di spesa eccedente il predetto contributo.
Le agevolazioni fiscali sulla spesa eccedente il contributo per la ricostruzione spettano quando ricorrono i presupposti individuati puntualmente dalla disciplina del TURP, senza che residuino margini di discrezionalità amministrativa.
art. 47 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo 15 dicembre 2022, n. 130
L’articolo 47 del TURP individua, infatti, in maniera puntuale le tipologie di intervento (riparazione, ricostruzione in sito, delocalizzazione obbligatoria e delocalizzazione volontaria non qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che non comporti trasformazione urbanistica del territorio) che consentono l’accesso agli incentivi fiscali per la quota di spesa ammissibile eccedente il contributo per la ricostruzione.
La norma predetermina le tipologie di intervento ammesse agli incentivi sulla quota eccedente il contributo; la verifica della ricorrenza dei relativi requisiti è vincolata.
art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Nessun rilievo spiega, ai fini del radicamento della giurisdizione, la circostanza, valorizzata dalla parte ricorrente, per cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi per l’abbinamento delle predette istanze debba essere effettuato utilizzando le definizioni contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (nel caso di specie, la definizione di nuova costruzione di cui all’articolo 10), dal momento che tale accertamento non involge i profili edilizi degli interventi di riparazione e ricostruzione e, dunque, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’articolo 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo.
L’impiego della definizione edilizia di nuova costruzione per verificare i requisiti degli incentivi non trasforma la controversia in una lite relativa a profili edilizi e non radica, per ciò solo, la giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.
Nessun rilievo spiega, ai fini del radicamento della giurisdizione, la circostanza, valorizzata dalla parte ricorrente, per cui l’accertamento della sussistenza dei presupposti normativi per l’abbinamento delle predette istanze debba essere effettuato utilizzando le definizioni contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (nel caso di specie, la definizione di nuova costruzione di cui all’articolo 10), dal momento che tale accertamento non involge i profili edilizi degli interventi di riparazione e ricostruzione e, dunque, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’articolo 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia non comprende una controversia sul riconoscimento di incentivi per la ricostruzione quando l’accertamento non investe i profili edilizi dell’intervento.
art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
La presente controversia non rientra, altresì, tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice tributario, dal momento che il mancato abbinamento delle istanze per il contributo di ricostruzione sismica e per le agevolazioni fiscali esula dal rapporto tributario che si instaura tra il privato richiedente le agevolazioni fiscali sugli edifici e l’Agenzia delle Entrate, soggetto legittimato alla loro erogazione ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La controversia sull’abbinamento delle istanze per contributo di ricostruzione e agevolazioni fiscali non riguarda il rapporto tributario con l’Agenzia delle Entrate e non appartiene quindi alla giurisdizione tributaria.
art. 11 c.p.a.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali.
art. 60 c.p.a.
A tal proposito, sono riscontrabili, nella presente fattispecie, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione dei motivi aggiunti, perfezionatasi per le amministrazioni resistenti in data 1 settembre 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata quando ricorrono i presupposti indicati dall’art. 60 c.p.a., tra cui il decorso del termine previsto, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e il previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando il riconoscimento di un contributo o di un’agevolazione consegue alla verifica di presupposti puntualmente predeterminati dalla legge o dalla fonte normativa secondaria, senza margini di discrezionalità amministrativa sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La controversia sull’abbinamento tra contributo per la ricostruzione post-sisma e agevolazioni fiscali per la quota di spesa eccedente il contributo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve soltanto verificare presupposti normativi predeterminati.
- Il fatto che la verifica dei requisiti per un’agevolazione richieda di utilizzare definizioni edilizie del d.P.R. 380/2001 non radica la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia, se la controversia non investe i profili edilizi dell’intervento.
- La controversia sul mancato abbinamento tra istanza di contributo per la ricostruzione e richiesta di agevolazioni fiscali, quando estranea al rapporto tributario tra il beneficiario e l’Agenzia delle Entrate, non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
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