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Sentenza

Sentenza n. 9508/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 15.10.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202602604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 15 ottobre 2025 un’istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Nonostante il decorso dei termini previsti per l’esame e la definizione della domanda, il Ministero dell’istruzione e del merito non ha adottato alcun provvedimento conclusivo. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato il 3 marzo 2026, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine per provvedere. L’obbligo deriva dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, nonché dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva concluso il procedimento, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricato di provvedere entro ulteriori centottanta giorni dalla richiesta dell’interessata in caso di perdurante inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, volto a ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di conclusione del procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando siano comprovati sia l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sia l’inutile decorso del termine previsto per la sua adozione.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
  • In caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, le spese processuali seguono la soccombenza dell’amministrazione rimasta inerte.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEsami di abilitazioneGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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