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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20530/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla formulazione del provvedimento emerge che la condanna per evasione resta ferma, così come la valutazione di recidiva effettuata nei gradi di merito, non essendo stata accolta alcuna censura idonea a scalfirla.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già formulate contro la sentenza di primo grado e disattese in appello. In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto correttamente sussistente la recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputato, anche recenti, e la perdurante pericolosità sociale, desunta dal fatto che precedenti condanne e periodi di detenzione non avevano inciso sulla sua insofferenza verso le regole di convivenza sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni di merito già scrutinare con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Nel testo è indicato come reato oggetto della condanna; la Corte non svolge un esame del precetto, ma rileva solo che i motivi di ricorso avverso la condanna per tale reato non sono deducibili in cassazione perché reiterano censure di merito già disattese.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La valutazione sulla sussistenza della recidiva può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato, anche recenti, e alla persistenza della pericolosità sociale, quando tali elementi risultino non smentiti da vicende pregresse favorevoli all'inibizione della condotta illecita.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime sanzionatorio processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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