Sentenza n. 11841/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 31.01.2020, dal Ministro dell'Interno e notificato in data 20.02.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dopo almeno dieci anni di residenza legale. Il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda ritenendo che dall'attività informativa emergessero elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi in materia di cittadinanza; l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 della legge n. 91/1992; nonché la sussistenza dei requisiti per la concessione. A sostegno delle proprie doglianze aveva evidenziato, tra l'altro, che un arresto subito nel 2012 per il sospetto coinvolgimento in una struttura criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina era stato seguito dall'archiviazione del procedimento penale. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione istruttoria riservata, con cautele volte a proteggere le fonti e l'attività di intelligence.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. La cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non costituisce un diritto al ricorrere del requisito della residenza, ma è oggetto di un'ampia valutazione discrezionale, riconducibile agli atti di alta amministrazione, concernente l'opportunità dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua capacità di rispettarne i doveri. Tale valutazione comprende anche la verifica dell'assenza di rischi, pure solo potenziali o prognostici, per la sicurezza della Repubblica. Nel caso concreto, il Ministero si è fondato su una relazione riservata degli organismi di sicurezza, dalla quale emergevano controindicazioni connesse all'arresto del ricorrente nel 2012 e al sospetto coinvolgimento in attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta sufficiente a superare le valutazioni preventive e prognostiche degli organi di sicurezza. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem del diniego: in materia di sicurezza nazionale non è necessario riportare nel provvedimento tutte le fonti, le informazioni e le valutazioni interne, purché siano comprensibili le ragioni essenziali della decisione. La tutela del diritto di difesa è assicurata dall'eventuale ostensione degli atti riservati in giudizio, disposta dal giudice con le cautele necessarie. Il Collegio ha inoltre riconosciuto particolare attendibilità alle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza e ha ritenuto legittimo anticipare la soglia di prevenzione, essendo sufficiente un rischio valutato secondo un criterio probabilistico e un grado attendibile di verosimiglianza, senza necessità di una certezza penale o di una prova oltre ogni ragionevole dubbio. L'interesse alla naturalizzazione è stato ritenuto recessivo rispetto alla sicurezza nazionale, anche in considerazione degli effetti dello status civitatis, inclusa la non espellibilità. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma la concessione resta rimessa a un'ampia valutazione discrezionale sull'opportunità dell'inserimento nella comunità nazionale e sulla capacità dell'istante di rispettarne i doveri.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è adeguatamente motivato quando consente di comprendere l'iter logico della decisione, anche mediante rinvio per relationem a informative riservate, senza analitica esposizione di tutte le fonti e dei fatti acquisiti.
art. 7 l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'illegittimità del diniego.
art. 6 l. 91/1992
La norma è stata invocata dal ricorrente; la sentenza non espone una distinta interpretazione decisiva della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa: il requisito della residenza legale decennale consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di naturalizzazione, la valutazione amministrativa può comprendere rischi anche soltanto potenziali o prognostici per la sicurezza della Repubblica; per negare la cittadinanza non è necessaria la prova di una concreta lesività già verificatasi né una condanna penale definitiva.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informative riservate degli organismi di sicurezza, la motivazione per relationem è sufficiente se rende comprensibile la ragione essenziale del rigetto; non è necessario divulgare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne, se tale divulgazione comprometterebbe la segretezza delle attività informative.
- La provenienza delle informazioni dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza nazionale giustifica una particolare considerazione della loro attendibilità; una valutazione personale e alternativa dell'interessato, anche basata sull'archiviazione di un procedimento penale, non è di per sé sufficiente a neutralizzare la valutazione amministrativa preventiva.
- Nelle valutazioni di sicurezza nazionale connesse alla naturalizzazione è legittimo applicare una soglia preventiva anticipata: il diniego può fondarsi su una prognosi probabilistica sorretta da un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del giudizio penale.
- Nel bilanciamento tra interesse individuale alla naturalizzazione e sicurezza nazionale, quest'ultima può prevalere in ragione degli effetti dello status civitatis, compresa l'attribuzione dei diritti politici e la non espellibilità del cittadino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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