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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13033/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino (15.11.2016) che aveva dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, l'appello proposto da Elvira Agnese avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 850/2015 che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 292/14 richiesto dal Condominio per il pagamento di spese condominiali pari a € 7.692,19. Nel ricorso si deducevano, tra l'altro, violazioni procedurali relative ai termini e alla competenza a pronunciare l'ordinanza ex art. 348-bis/348-ter c.p.c., censure sulla presunta carenza di requisiti formali del decreto ingiuntivo (es. mancanza di sottoscrizione), vizi della documentazione probatoria, nullità delle delibere assembleari e vizi di notifica da parte del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al presunto vizio di tempestività/termini, rilevando che l'udienza era stata rinviata esclusivamente per discutere la richiesta di inammissibilità e che dunque non vi era stata alcuna "trattazione" che impedisse la pronuncia dell'ordinanza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo all'eccesso motivazionale: l'eventuale motivazione estesa non costituisce nullità dell'ordinanza ex art. 348-bis. Le ulteriori censure dirette al merito del decreto ingiuntivo e ai vizi probatori sono state dichiarate inammissibili perché non attengono a vizi propri dell'ordinanza impugnata ma al merito della decisione di primo grado, che non era oggetto legittimo dell'impugnazione per cassazione dell'ordinanza. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di lite (liquidate in € 3.000,00 oltre accessori) e sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 348-bis cod. proc. civ.

    Consente alla Corte d'appello di dichiarare l'appello inammissibile se privo di ragionevole probabilità di accoglimento; la Corte ha usato tale disposizione per emettere l'ordinanza impugnata e la Cassazione ha ritenuto legittimo il suo impiego nella fattispecie.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Regola i presupposti e la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità; la Corte ha valutato che eventuali violazioni delle norme procedurali specifiche sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dei vizi propri dell'ordinanza.

  • art. 350 cod. proc. civ.

    Disciplina la trattazione dell'appello; la Corte ha rilevato che, non essendovi stata una "trattazione" effettiva nella prima udienza (si trattava di rinvio per discutere l'inammissibilità), l'ordinanza poteva essere legittimamente pronunciata.

  • art. 111 Costituzione

    Fondamento costituzionale del diritto di impugnare in Cassazione; la pronuncia ricorda che l'analisi in Cassazione delle ordinanze ex art. 348-bis è limitata ai vizi propri e di diritto del provvedimento.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n. 3) e per motivazione apparente o insufficiente (n. 4); la Corte ha chiarito che tali doglianze devono riguardare i vizi propri dell'ordinanza impugnata.

  • art. 132 n.5, 641 e 171 cod. proc. civ. (citati nel ricorso)

    art. 132 n.5, 641 e 171 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la validità del decreto ingiuntivo (es. mancanza di sottoscrizione), ma la Cassazione ha ritenuto tali questioni attinenti al merito del decreto e non sindacabili nell'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità.

  • articoli vari del codice civile relativi al condominio

    es. artt. 1117, 1118, 1123, 1129, 1130, 1130-bis, 1137, 1175, 1206, 1421, 1703, 1710 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la validità delle delibere assembleari, l'onere probatorio del condominio e la legittimità delle spese; la Corte ha ritenuto che tali doglianze investono il merito e non i vizi propri dell'ordinanza impugnata.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    art. 63 disp. att. cod. civ.

    Richiamato in relazione a regole di convocazione e verbale assembleare; la presunta violazione è stata ritenuta questione di merito non sindacabile nell'impugnazione dell'ordinanza.

  • legge 21 gennaio 1994 n. 53 (citata)

    legge 21 gennaio 1994 n. 53

    Invocata dalla ricorrente per censurare la notifica del decreto ingiuntivo da parte del difensore senza autorizzazione; la Corte non ha valutato la questione sul merito perché non pertinente ai vizi dell'ordinanza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che possono ricorrere i presupposti per un ulteriore versamento a carico della ricorrente in conformità a tale disposizione.

  • artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di condanna alle spese e regolamentazione delle spese di giudizio; tali censure sono state considerate connesse al merito e non ammissibili nell'impugnazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis/348-ter c.p.c. deve dedurre vizi propri e di diritto dell'ordinanza stessa; non è corretto usare tale ricorso come veicolo per riesaminare il merito della decisione di primo grado.
  • La Corte d'appello può dichiarare l'appello inammissibile prima della "trattazione" se ritiene che l'appello non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento; il rinvio dell'udienza per discutere l'inammissibilità non costituisce "trattazione" che impedisca la pronuncia dell'ordinanza.
  • L'eccesso motivazionale (motivazione lunga o approfondita) non costituisce di per sé motivo di nullità di un'ordinanza ex art. 348-bis e non è idoneo a fondare il ricorso per cassazione.
  • In Cassazione il sindacato è essenzialmente di diritto: questioni di fatto, prove e richieste istruttorie (esibizione documenti, nuovi accertamenti, valutazioni probatorie) sono generalmente inammissibili se proposte come motivo principale contro un'ordinanza di inammissibilità.
  • Gli atti processuali hanno effetti formali indipendenti dall'intenzione della parte: il difensore abilitato deve conoscere le regole e le conseguenze della formulazione degli atti in sede di cassazione.
  • Se si vogliono censurare profili sostanziali (es. validità del decreto ingiuntivo, nullità di delibere assembleari, vizi di notifica), occorre proporre i rimedi processuali idonei nel relativo grado di giudizio; non sempre l'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità è il veicolo adeguato.
  • Chi impugna in Cassazione deve circoscrivere le doglianze ai profili di legittimità consentiti (violazioni di norme processuali o di diritto) e non pretendere accertamenti di fatto che esulano dal giudizio di legittimità.

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