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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 1361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCISE SUL CARBURANTE - Carburante utilizzato da autotrasportatori - Sdoganamento - Franchigie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento doganale e fiscale del carburante acquistato fuori dal territorio doganale dell'Unione europea e introdotto nel territorio italiano da autotrasportatori. L'art. 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 consente la franchigia dal dazio e dagli altri oneri all'importazione per il carburante contenuto nei serbatoi normali degli automezzi. La questione è se tale franchigia possa estendersi anche al carburante contenuto in serbatoi aggiuntivi o comunque di capacità superiore a quella prevista dal costruttore e risultante dalla documentazione tecnica del veicolo.

La decisione

La franchigia è riconosciuta esclusivamente per il carburante contenuto nel serbatoio normale, cioè quello installato dal costruttore e conforme alla capacità indicata nella scheda tecnica o nei documenti del mezzo. Il carburante presente in serbatoi di capacità eccedente, o in serbatoi ulteriori non qualificabili come normali, non beneficia della franchigia e deve essere sottoposto a sdoganamento, con pagamento dell'accisa e dell'IVA all'importazione.

Norme richiamate

  • Articolo 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009

    consente di evitare l'assoggettamento in dogana del carburante acquistato fuori confine ed utilizzato per lo svolgimento di attività di autotrasporto

    La franchigia doganale opera solo per il carburante contenuto nei serbatoi normali del mezzo, individuati in base alle caratteristiche tecniche e alla configurazione prevista dal costruttore. Non si estende al carburante contenuto in serbatoi eccedenti o aggiuntivi.

  • Disciplina dell'accisa e dell'IVA all'importazione

    Il carburante che eccede la quantità ammessa dalla franchigia deve essere regolarmente dichiarato e assoggettato ai relativi oneri doganali, all'accisa e all'IVA all'importazione.

Massime di principio

  • Le franchigie doganali relative al carburante dei veicoli commerciali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i limiti espressamente previsti dalla normativa.
  • Per verificare se un serbatoio è normale occorre fare riferimento alla configurazione originaria del veicolo e alla capacità indicata dal costruttore nella scheda tecnica o nella documentazione ufficiale.
  • Il carburante contenuto in serbatoi aggiuntivi, modificati o di capacità superiore a quella omologata non rientra automaticamente nella franchigia, anche se utilizzato per l'attività di autotrasporto.
  • In caso di eccedenza, l'importatore deve poter distinguere e documentare la quantità coperta dalla franchigia da quella soggetta a sdoganamento e imposizione fiscale.
  • Prima di attraversare il confine è opportuno verificare la capacità dei serbatoi con i documenti tecnici del mezzo, poiché la sola destinazione professionale del carburante non basta a escludere dazi, accise e IVA.

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