Cassazione Penale, Ordinanza n. 40118/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p.; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) eccessività della pena, ritenuta non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano in realtà una mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello, non specifiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito; il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità o comunque manifestamente infondati, perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici o giuridici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non specifici i motivi sulla qualificazione giuridica e sulla prova, ha escluso la possibilità di una rilettura del merito in cassazione, ha reputato adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato quale norma di qualificazione giuridica del fatto contestato, oggetto del primo motivo di ricorso, ritenuto non specificamente dedotto e non scrutinabile in cassazione perché già esaminato e disatteso in appello.
art. 132 c.p.
Indicato, insieme all'art. 133 c.p., come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio legale per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica argomentata specifica della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
- Quando la pena detentiva è già al minimo edittale, non può essere ulteriormente ridotta; uno scostamento rispetto al minimo nella pena pecuniaria può essere giustificato da elementi come la particolare intensità del dolo e la sistematicità della condotta.
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