Ordinanza n. 3111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina Veterinaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025-2026, riferita al cosiddetto semestre filtro, tali da determinarne l’integrale annullamento e la riedizione. Ha inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, sostenendo che i propri voti prossimi alla sufficienza, in particolare il voto di 17,9, avrebbero dovuto essere arrotondati e valorizzati alla luce delle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 e dell’art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025. È stata chiesta, in via cautelare, l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l’integrale caducazione della procedura con la contestuale richiesta di ammissione, anche se con riserva, alla medesima procedura: l’ammissione cautelare non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito dall’annullamento radicale e dalla riedizione dell’intero procedimento. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla graduatoria. Il d.m. n. 1115/2025 amplia la platea degli ammessi alla graduatoria, ma presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; la candidata, non avendo conseguito alcuna sufficienza, resta fuori dall’ambito della deroga. L’arrotondamento previsto dall’art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 opera soltanto ai fini dell’allineamento dell’esito delle prove alle votazioni universitarie, quando sia stata raggiunta almeno una sufficienza e siano stati recuperati i CFU mancanti; non consente invece di trasformare un’insufficienza in sufficienza né di incidere sulla formazione della graduatoria. La distinzione tra insufficienze prossime e più lontane dalla soglia avrebbe l’effetto di abbassare la soglia minima di idoneità senza base normativa. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. È stato infine rilevato che l’ammissione cautelare avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile alla pubblica amministrazione, incidendo sulla capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata e sull’organizzazione dell’accesso programmato. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado; le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La deroga amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; non attribuisce rilevanza alle insufficienze, anche se prossime alla sufficienza.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L’arrotondamento è finalizzato all’allineamento degli esiti del semestre filtro alle votazioni della carriera universitaria, presupponendo il raggiungimento almeno di una sufficienza e il recupero dei CFU mancanti; non comporta il superamento di un esame insufficiente né modifica la graduatoria.
Massime di principio
- È logicamente incompatibile chiedere, nella stessa sede cautelare, l’ammissione con riserva a una procedura selettiva e, al contempo, l’integrale annullamento della medesima procedura con riedizione: la misura cautelare deve essere funzionale al bene della vita concretamente perseguito e non può contraddire l’effetto finale richiesto.
- Una disciplina derogatoria che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria può essere interpretata estensivamente solo entro i limiti stabiliti dalla sua base normativa; ove essa richieda almeno una valutazione positiva, non può essere applicata a candidati che non abbiano conseguito alcuna sufficienza.
- Un meccanismo di arrotondamento previsto per allineare votazioni già positivamente conseguite alle regole della carriera universitaria non può trasformare un’insufficienza in sufficienza, incidere sulla formazione della graduatoria o abbassare la soglia minima di idoneità in assenza di una specifica base normativa.
- La distinzione tra insufficienze prossime alla sufficienza e insufficienze più elevate, se non prevista dalla disciplina applicabile, equivale a introdurre una nuova soglia di idoneità priva di fondamento normativo e non determinabile nei suoi limiti.
- Nella valutazione cautelare delle procedure di accesso programmato ai corsi universitari, la tutela individuale deve essere bilanciata con la capacità organizzativa degli atenei di garantire una formazione adeguata; l’ammissione provvisoria può essere negata quando determini un danno grave e irreparabile per l’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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