Sentenza n. 1048/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 28 aprile 2025 che vietava l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il parere contrario dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare ditta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione degli artt. 27 e 97 Cost., degli artt. 3 del d.P.R. 480/2001 e 2 del d.P.R. 481/2001, degli artt. 11, 92 e 132 TULPS e degli artt. 3, 7, 19 e 21-nonies l. 241/1990, oltre a irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento, arbitrarietà, illogicità, travisamento e ingiustizia manifesta. In particolare, sosteneva che il divieto fosse intervenuto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione della SCIA, senza che ricorressero sopravvenute motivate esigenze di pubblica sicurezza; che le condanne penali richiamate, relative a fatti commessi tra il 1992 e il 1994, fossero troppo risalenti per dimostrare un’inaffidabilità attuale; e che il procedimento per favoreggiamento fosse terminato con assoluzione perché il fatto non sussiste, sicché non poteva fondare il giudizio prefettizio. L’Amministrazione aveva eccepito il difetto di legittimazione, sostenendo che la SCIA era stata presentata dal ricorrente quale titolare di impresa individuale e non quale legale rappresentante di una società, e aveva difeso la legittimità del divieto anche oltre il termine ordinario, in ragione di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio per difetto di motivazione. Ha rilevato che le condanne riguardavano fatti commessi in epoca assai remota, nel biennio 1992-1994, e che il provvedimento non conteneva una valutazione concreta dell’inaffidabilità attuale dell’interessato né spiegava perché questi fosse ancora capace di abusare del titolo di pubblica sicurezza. La gravità di uno dei reati, l’omicidio, non rende di per sé illimitata nel tempo l’efficacia ostativa della condanna. Inoltre, il procedimento per favoreggiamento si era concluso con assoluzione pienamente liberatoria e non poteva essere utilizzato per desumere la mancanza dei requisiti di buona condotta e affidabilità. L’accoglimento è fondato sul difetto di motivazione; le ulteriori censure, compresa quella sul termine di 60 giorni e l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Prefettura, non risultano decise autonomamente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 481/2001
il provvedimento impugnato sia illegittimo nella parte in cui esso non contiene alcuna valutazione circa l’attuale inaffidabilità del ricorrente e cioè una compiuta illustrazione dei motivi per i quali possa ritenersi il ricorrente stesso capace di abusare del titolo di pubblica sicurezza in discorso.
L’esercizio del potere interdittivo in materia di noleggio di veicoli senza conducente richiede una valutazione motivata dell’inaffidabilità attuale e della concreta capacità di abuso del titolo; non è sufficiente il richiamo automatico a precedenti penali.
art. 3 d.P.R. 481/2001
Il potere interdittivo esercitato dal Prefetto nei riguardi del sig. -OMISSIS- ha avuto, quale presupposto, alcune condanne riportate dall’interessato per reati consumati in epoca assai remota (nel biennio tra il 1992-1994).
Nel caso deciso, il potere interdittivo non può fondarsi sul solo dato storico di condanne molto risalenti senza un’autonoma e attuale valutazione di affidabilità. Il TAR non ha invece deciso specificamente la censura relativa al superamento del termine di 60 giorni.
art. 3 l. 241/1990
Può, pertanto, ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo nella parte in cui esso non contiene alcuna valutazione circa l’attuale inaffidabilità del ricorrente e cioè una compiuta illustrazione dei motivi per i quali possa ritenersi il ricorrente stesso capace di abusare del titolo di pubblica sicurezza in discorso.
La motivazione del provvedimento interdittivo deve illustrare perché, alla luce degli elementi del caso concreto e della loro attualità, l’interessato sia inaffidabile e possa abusare del titolo.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di esercitare l’attività di noleggio di veicoli senza conducente non può fondarsi automaticamente su condanne penali relative a fatti molto risalenti: occorre una valutazione concreta e motivata dell’inaffidabilità attuale dell’interessato e della sua capacità di abusare del titolo di pubblica sicurezza.
- Anche la gravità del reato non conferisce alla condanna efficacia ostativa illimitata nel tempo: l’amministrazione deve considerare la distanza temporale dei fatti e motivare la persistente rilevanza degli stessi rispetto all’affidabilità richiesta per l’attività.
- Un procedimento penale conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste non può essere utilizzato come elemento per inferire la mancanza dei requisiti di buona condotta e affidabilità.
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