Cassazione Penale, Ordinanza n. 24652/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha quindi modificato la decisione di merito, che restava di condanna per i reati di bancarotta indicati dalla Corte d'appello, con la sola riqualificazione in senso più favorevole per uno dei due imputati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva ritenuto un imputato responsabile di bancarotta semplice documentale, riqualificando in senso più lieve l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta, e l'altro imputato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria da operazioni dolose. In cassazione il primo imputato deduceva un vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità; il secondo deduceva anch'egli vizio di motivazione sulla responsabilità per i diversi fatti di bancarotta. La censura del primo è stata ritenuta priva di specificità e pertinenza perché, a fronte della riqualificazione in bancarotta semplice, non sviluppava adeguatamente ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno della richiesta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il mancato rinvenimento delle scritture contabili, in presenza della responsabilità dell'amministratore per la loro regolare tenuta nel periodo di carica, imponeva al ricorrente di dimostrare che l'assenza delle scritture dipendesse da cause a lui non imputabili; inoltre la Corte territoriale aveva fondato l'individuazione delle poste distratte sui bilanci e sul contratto formale di cessione, mentre l'entità del debito accumulato non era stata specificamente contestata e rendeva plausibili sistematicità, nesso causale con il fallimento e prevedibilità dell'evento.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Richiamato implicitamente quale base dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale contestati e della loro eventuale riqualificazione.
art. 217 l. fall.
È la norma implicita di riferimento per la bancarotta semplice documentale, quale esito della riqualificazione dell'originaria imputazione più grave.
art. 223 l. fall.
Base normativa della bancarotta impropria da operazioni dolose contestata a uno degli imputati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza di vizio di motivazione è inammissibile quando, a fronte di una riqualificazione giuridica operata in appello, non sia accompagnata da una specifica critica alle ragioni di diritto e ai dati di fatto posti a base della decisione.
- In tema di bancarotta documentale, l'amministratore risponde della regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e, se le scritture non vengono rinvenute, grava su di lui l'onere di allegare e dimostrare che l'assenza dipende da fatti a lui non imputabili.
- La prova della distrazione può essere desunta anche da bilanci e da atti negoziali formalmente prodotti, se il giudice di merito li ritiene coerenti con l'assetto economico complessivo dell'impresa e con le risultanze dibattimentali.
- La sistematicità delle condotte distrattive, l'entità del dissesto e la loro incidenza causale sull'esito fallimentare possono fondare il giudizio di responsabilità e la prevedibilità del fallimento, quando non siano specificamente contrastate dalla difesa.
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