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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-338/20

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 4 March 2022. — KI v European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice. — Action for annulment and for damages – Civil service – Members of the temporary staff – Internal reorganisation of the services of eu‑LISA – Filling posts by reassignment – Interests of the service – Correspondence between the grade and the post – No act adversely affecting the applicant – Inadmissibility. — Case T-338/20

Giurisprudenza europea62020TO0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un membro del personale temporaneo di eu-LISA contro la propria riassegnazione conseguente a una riorganizzazione interna. La Corte ha ritenuto che il provvedimento fosse una mera misura di organizzazione interna, priva di incidenza sulla posizione giuridica del ricorrente e compatibile con il suo grado AD 9. Sono state quindi respinte anche le domande risarcitorie, perché strettamente collegate a quelle di annullamento.

Impugnazione di un provvedimento di riassegnazione interna di un agente temporaneo di eu-LISA e sua qualificazione come atto non lesivo, con conseguente inammissibilità dell’azione di annullamento e risarcitoria.

La questione giuridica

Se la decisione con cui eu-LISA ha riassegnato il ricorrente, nell’ambito di una riorganizzazione interna dei servizi, a un diverso posto compatibile con il suo grado AD 9 costituisca un atto lesivo ai sensi degli articoli 90(2) e 91(1) dello Statuto, idoneo a essere impugnato con azione di annullamento ex articolo 270 TFUE; e, in caso negativo, se siano altresì inammissibili le domande di risarcimento strettamente connesse. In subordine, se la riorganizzazione generale e la riassegnazione dovessero ritenersi viziate da illegittimità o da violazione del principio di corrispondenza tra grado e posto.

Principio di diritto

Una decisione di riassegnazione adottata nell’ambito di una riorganizzazione interna non è impugnabile come atto lesivo quando non incide sulla posizione giuridica dell’agente, non comporta modifica di grado, diritti statutari o corrispondenza grado-posto, e non è dimostrato che persegua finalità discriminatorie, punitive o abusive. La mera perdita di precedenti responsabilità o il passaggio a funzioni percepite come meno prestigiose non basta, se le nuove mansioni restano compatibili con il grado. Di conseguenza, le domande di annullamento sono inammissibili e, se strettamente connesse, lo sono anche le domande di risarcimento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 125a del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 277 TFUE
  • Allegato I dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Conditions of Employment of Other Servants of the European Union, articolo 2(a)

Riassegnazione interna di un agente temporaneo eu-LISA e inammissibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale temporaneo di eu-LISA contro la decisione con cui, nell’ambito di una riorganizzazione complessiva dell’agenzia, egli è stato riassegnato a un diverso posto. Il Tribunale si pronuncia con ordinanza e dichiara l’azione interamente inammissibile.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era stato assunto nel 2012 in grado AD 9 e inizialmente assegnato a funzioni di Application Administrator, poi divenute Application Manager. Nel 2015 era stato riassegnato a capo del Border Management Systems Sector, mantenendo la funzione di Application Manager, e il contratto era stato modificato in tal senso. Nel 2019 eu-LISA ha avviato una profonda riorganizzazione dei servizi dovuta all’attribuzione di nuovi compiti e all’incremento del personale; il settore BMS è scomparso e, con la decisione del 15 luglio 2019, il ricorrente è stato riassegnato al posto di Senior Information Technology Officer – Architecture, nell’Architecture Sector della Planning and Standards Unit, con effetto dal 1º settembre 2019.

Dopo aver presentato reclamo amministrativo ai sensi dell’articolo 90(2) dello Statuto, respinto il 17 febbraio 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo:

  • l’annullamento della decisione di riassegnazione;
  • in subordine, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo;
  • il risarcimento di EUR 10.000 per il danno non patrimoniale asseritamente subito.

Questioni esaminate dal Tribunale

La questione centrale era se il provvedimento di riassegnazione costituisse un atto lesivo ai sensi degli articoli 90(2) e 91(1) dello Statuto, e quindi un atto impugnabile. In particolare, il Tribunale ha esaminato:

  • se la decisione avesse inciso sulla posizione giuridica del ricorrente;
  • se la riassegnazione fosse compatibile con il principio di corrispondenza tra grado e posto;
  • se vi fossero elementi tali da trasformare una misura organizzativa interna in un atto lesivo, per esempio per carattere punitivo, discriminatorio o per abuso di potere;
  • se, in caso di inammissibilità dell’annullamento, fossero inammissibili anche le richieste di risarcimento.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE;
  • gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari;
  • l’articolo 7 dello Statuto, sul rapporto tra grado e posto;
  • le disposizioni dello Statuto e del regolamento di procedura relative all’ammissibilità e alla decisione con ordinanza (articoli 129 e 130 del regolamento di procedura);
  • il principio, affermato da costante giurisprudenza, secondo cui misure relative alla sola organizzazione interna non sono impugnabili salvo circostanze particolari.

Sono inoltre richiamate diverse precedenti pronunce, tra cui:

  • Fronia v Commissione;
  • Michael v Commissione;
  • Seghers v Council;
  • Pflugradt v ECB;
  • AF v FRA;
  • Fries Guggenheim v Cedefop;
  • Credito Fondiario v SRB;
  • Lucaccioni v Commissione.

Ragionamento del Tribunale: natura della riassegnazione

Il Tribunale osserva che la riassegnazione è intervenuta non in seguito a una vacanza di posto, ma in conseguenza della riorganizzazione dei servizi. Si tratta quindi di una decisione di assegnazione interna rientrante nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel distribuire i compiti fra il personale.

Il Tribunale rileva che la decisione contestata:

  • non ha modificato il grado del ricorrente, rimasto AD 9;
  • non ha inciso sulla durata del contratto, sulla sede di servizio, sul gruppo di funzione, sullo step o sull’anzianità;
  • non ha comportato una diminuzione dei diritti statutari.

La circostanza che il ricorrente avesse svolto in precedenza funzioni di Head of Sector non è sufficiente a fondare un diritto acquisito al mantenimento di tali responsabilità, soprattutto perché la disciplina interna di eu-LISA del 4 ottobre 2018 qualificava l’incarico di Head of Sector come temporaneo e revocabile per motivi giustificati.

Principio di corrispondenza tra grado e posto

Per quanto riguarda il principio di corrispondenza fra grado e posto, il Tribunale ricorda che il confronto va effettuato tra il grado e le mansioni attribuite dopo la riassegnazione, non tra nuove e vecchie mansioni. La violazione si configura solo se le nuove attribuzioni, considerate nel loro complesso, risultano chiaramente inferiori a quelle corrispondenti al grado.

Nel caso di specie, il Tribunale conclude che il posto di Senior Information Technology Officer e le mansioni descritte nell’allegato della decisione sono compatibili con il grado AD 9. A sostegno di ciò osserva che:

  • l’Appendice I dello Statuto contempla una corrispondenza ampia tra gradi e funzioni amministrative;
  • l’argomento del ricorrente secondo cui un Senior Officer sarebbe normalmente collocato in AD 7 non è decisivo, poiché mansioni analoghe possono essere svolte da gradi diversi;
  • anche la documentazione interna di eu-LISA indica che i posti di Senior Officer corrispondono ad AD 7 e gradi superiori.

Ne consegue che la riassegnazione non ha leso la posizione giuridica del ricorrente né il suo rango.

Assenza di incidenza su interessi non materiali e prospettive di carriera

Il Tribunale verifica poi se la decisione possa essere lesiva per interessi non materiali o per le prospettive future del ricorrente. Il ricorrente sosteneva che le funzioni di Head of Sector costituivano un passaggio essenziale verso posizioni dirigenziali e che la riassegnazione avrebbe compromesso la sua carriera.

Il Tribunale respinge tale argomento perché:

  • il ricorrente non ha dimostrato che il nuovo incarico comporti necessariamente un deterioramento delle prospettive di carriera;
  • i compiti di un agente possono normalmente variare nel corso della carriera senza integrare di per sé un pregiudizio;
  • la riassegnazione non preclude future valutazioni, riclassificazioni o nuove assegnazioni, anche a posti di Head of Sector.

Analogamente, il richiamo a esigenze familiari, all’acquisto di una casa e alla situazione personale non è stato ritenuto collegato in modo concreto alla misura impugnata.

Mancanza di circostanze particolari che rendano l’atto impugnabile

Il Tribunale sottolinea che misure di organizzazione interna possono diventare impugnabili solo in presenza di circostanze particolari, come una sanzione occulta, un intento discriminatorio o un abuso di potere. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la decisione avesse tale natura.

La misura è quindi qualificata come semplice atto di gestione interna, privo di effetto immediato e diretto sulla posizione giuridica dell’interessato.

Irrilevanza del precedente Fries Guggenheim e inammissibilità della questione di illegittimità

Il ricorrente invocava il precedente Fries Guggenheim v Cedefop per sostenere che, nel contesto di una riorganizzazione, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una procedura comparativa e trasparente. Il Tribunale precisa però che quel caso riguardava la copertura di posti di middle management e non una semplice riassegnazione a mansioni non dirigenziali.

Inoltre, l’eventuale contestazione dell’illegittimità dell’atto generale di riorganizzazione del 25 giugno 2019 sarebbe riconducibile all’articolo 277 TFUE. Tuttavia, poiché l’azione principale è inammissibile per mancanza di atto lesivo, anche l’eventuale eccezione di illegittimità deve essere dichiarata inammissibile.

Domanda risarcitoria

Il Tribunale dichiara inammissibili anche le domande di risarcimento. Esse erano infatti fondate esclusivamente sul preteso pregiudizio alla carriera, alla dignità e alla salute derivante dalla riassegnazione, e risultavano quindi strettamente collegate alle domande di annullamento.

Dispositivo e principio affermato

Il Tribunale conclude che la decisione di riassegnazione non costituisce un atto lesivo impugnabile e che il ricorso deve essere respinto integralmente come inammissibile. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese.

La pronuncia ribadisce, in sostanza, che la riassegnazione interna di un agente nell’ambito di una riorganizzazione, se compatibile con il grado e priva di effetti sulla posizione giuridica, non è autonomamente impugnabile; la perdita di funzioni precedenti o di maggiore prestigio non basta, di per sé, a trasformarla in un atto lesivo.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeapersonale temporaneoriorganizzazione interna degli ufficiricorsi di annullamentoresponsabilità extracontrattuale e danni

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