Sentenza n. 10090/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 22.01.2026 di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso alle ricevute di pagamento relative a vaglia postali online
Esito
Favorevole al resistente (gestore postale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza del 22 gennaio 2026, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione delle copie delle ricevute di pagamento relative a vaglia postali effettuati in favore di una terza persona. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nonché dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. Secondo il ricorrente, l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso derivava dalla necessità di verificare possibili indebiti arricchimenti di terzi rispetto alle somme versate. Poste Italiane ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, sostenendo che l'emissione dei vaglia postali costituisce attività finanziaria e commerciale, estranea al servizio pubblico postale e non soggetta alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di Poste Italiane e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'emissione di vaglia postali, nella specie vaglia ordinari online, sia un'attività finanziaria svolta nell'ambito dei servizi Banco Posta, assimilabile all'attività bancaria e assoggettata alle regole di diritto privato. Tale attività non rientra nel servizio universale postale, che riguarda la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali e dei pacchi nei limiti indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 261/1999. Di conseguenza, la disciplina degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 non è applicabile, indipendentemente dall'interesse sostanziale allegato dal richiedente. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria secondo cui Poste Italiane è soggetta alla disciplina dell'accesso solo con riferimento al pubblico servizio affidatole, nonché la giurisprudenza europea e penale richiamata nella sentenza, che distinguono tra attività pubblicistiche e attività privatistiche di Poste Italiane. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
La disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi
La disciplina dell'accesso si applica a Poste Italiane soltanto con riferimento all'attività riconducibile al pubblico servizio affidato, non alle attività finanziarie e commerciali privatistiche.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
interesse diretto concreto ed attuale
La sussistenza di un interesse qualificato all'accesso non è sufficiente quando l'attività cui si riferiscono i documenti non rientra oggettivamente nell'ambito applicativo della l. 241/1990.
art. 3 d.lgs. 261/1999
raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg
La disposizione delimita il servizio universale postale, dal quale il TAR distingue l'attività finanziaria di emissione dei vaglia postali.
art. 116, comma 4, c.p.a.
ordine di esibizione dei documenti
L'ordine di esibizione presuppone che la controversia rientri nell'ambito della disciplina processuale e sostanziale dell'accesso ai documenti amministrativi.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 28 giugno 2016, n. 13
con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria
Poste Italiane è soggetta alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi soltanto in relazione al pubblico servizio affidatole.
Massime di principio
- Poste Italiane S.p.A. è soggetta alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi soltanto con riferimento alle attività riconducibili al pubblico servizio affidatole; le attività estranee a tale servizio e svolte secondo regole privatistiche non sono assoggettate agli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.
- L'emissione di vaglia postali, compresi i vaglia ordinari online, costituisce attività finanziaria e commerciale di Banco Posta, assimilabile all'attività bancaria e distinta dal servizio universale postale.
- Quando i documenti richiesti riguardano un'attività privatistica estranea al pubblico servizio, la domanda giudiziale di accesso è inammissibile per difetto dell'ambito oggettivo di applicazione della l. 241/1990, anche se il richiedente allega un interesse diretto, concreto e attuale.
- La qualificazione di Poste Italiane come impresa pubblica non comporta l'assoggettamento indistinto di tutte le sue attività alla disciplina dell'accesso: occorre distinguere, in concreto, tra attività di pubblico interesse e attività finanziarie o commerciali meramente privatistiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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