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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15824/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'azione risarcitoria proposta per asserita responsabilità civile dei magistrati del Tribunale e della Corte d'appello di Trieste in relazione a una procedura fallimentare: secondo l'attore, nel 2001 era stato dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, con successiva opposizione definita sfavorevolmente. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta; il giudice aveva escluso la colpa grave dei magistrati di primo grado, ma aveva ritenuto sussistente quella dei giudici d'appello per non avere rilevato un vizio di notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, salvo poi rigettare comunque la domanda per mancanza di nesso causale, ritenendo che lo stato di decozione della società avrebbe comunque condotto a una nuova declaratoria di fallimento. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, dichiarando inammissibile il primo motivo di appello perché nuovo e non specificamente rivolto alla ratio decidendi, e ritenendo corretto il giudizio prognostico sul mancato nesso causale e sulla probabile reiterazione del fallimento. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto tre censure: 1) violazione della L. 117/1988 per non avere la Corte considerato la identità del collegio giudicante nella fase prefallimentare e in quella di opposizione; 2) violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la Corte considerato che, anche in caso di rimessione al primo giudice, il procedimento avrebbe dovuto essere riassunto e il fallimento non era quindi inevitabile, oltre a non avere valorizzato accordi sulla dismissione di automezzi e su prestiti; 3) violazione di norme sul riconoscimento del danno e vizio motivazionale per non avere la Corte ritenuto provata la documentazione sui danni lamentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso era privo di una sia pur minima esposizione dei fatti processuali e sostanziali necessari a comprendere l'oggetto della controversia e le questioni devolute. La Corte ha osservato che la ricostruzione della vicenda processuale era stata possibile solo attingendo alla sentenza impugnata e che il ricorso non indicava neppure elementi essenziali, come il fatto che l'azione fosse stata proposta anche contro i magistrati del Tribunale e della Corte d'appello di Trieste. Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto che, ove pure si fosse potuto esaminare nel merito, i motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati: il primo perché non individuava la motivazione effettivamente censurata e perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. non era stata dedotta nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; il secondo perché mirava a una rivalutazione del fatto, inammissibile in cassazione, e non configurava una vera violazione dell'art. 354 c.p.c.; il terzo perché sollecitava una nuova valutazione della prova e dei fatti, inammissibile sotto la veste di violazione dell'art. 115 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non aveva svolto difese in senso tecnico, limitandosi a depositare un atto di costituzione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale, sufficiente a consentire alla Corte di conoscere dall'atto, senza ricorrere ad altre fonti, l'origine e l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di উপলimazione della prova deve rispettare i limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non può essere usata come schermo per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede la precisa individuazione della norma asseritamente violata e della regola giuridica applicata in modo errato, non potendo tradursi in una contestazione del fatto accertato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del merito o della quaestio facti, ma solo il sindacato nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo nei termini consentiti dall'ordinamento.

  • L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2

    La responsabilità civile dei magistrati è stata evocata come fondamento sostanziale della pretesa risarcitoria, ma la decisione di legittimità non affronta nel merito i presupposti della responsabilità, arrestandosi al rilievo di inammissibilità del ricorso.

  • L. 13 aprile 1988, n. 117

    La disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati è il quadro normativo entro cui si colloca la domanda risarcitoria, ma nel giudizio di cassazione la Corte non entra nel merito dei relativi presupposti a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 353-354 c.p.c.

    Le norme sulla rimessione al primo giudice e sulla riassunzione sono richiamate dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza tende in realtà a rivalutare il fatto e non evidenzia una effettiva violazione di tali disposizioni.

  • art. 18 l.fall.

    La tardività dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento era stata posta a fondamento di una decisione poi cassata; il richiamo serve a ricostruire il percorso della vicenda pregressa, non a fondare il decisum di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria ma sufficiente esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere agli atti o alla sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere genericamente invocata per contestare l'apprezzamento delle prove o per ottenere una rivalutazione del merito, essendo necessario dedurre un vero errore nell'utilizzo del materiale probatorio nei limiti rigorosamente elaborati dalla giurisprudenza.
  • Le censure per violazione di legge devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che non individui la motivazione effettivamente posta a base della decisione è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sul fatto o sulla prognosi causale in una doglianza di violazione di legge, quando ciò richiede in realtà un nuovo giudizio di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove o del fatto storico, ma solo il controllo entro i limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Se la parte resistente non svolge difese in senso tecnico, ma si limita a un atto di costituzione, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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