Ordinanza n. 50/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento -OMISSIS- con il quale la Prefettura dell’Aquila ha adottato l’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell’impresa individuale “-OMISSIS-” ritenendo sussistere, allo stato, “il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi per quanto occorrer possa l’avviso del Gruppo Interforze Antimafia istituito presso questa Prefettura nella riunione svoltasi il -OMISSIS- e i precedenti citati provvedimenti di applicazione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 149/2011 e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'impresa individuale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa individuale ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell'Aquila, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui l'avviso del Gruppo Interforze Antimafia e i precedenti provvedimenti di applicazione della misura di prevenzione collaborativa. Il motivo centrale riguarda la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale: prima dell'adozione dell'interdittiva non sarebbe stato instaurato alcun contraddittorio con l'impresa. Il contraddittorio svolto in precedenza in relazione alla diversa misura della prevenzione collaborativa non sarebbe stato idoneo a garantire la partecipazione rispetto alla successiva interdittiva, misura nuova, distinta e maggiormente afflittiva. La Prefettura, inoltre, non avrebbe indicato nel provvedimento le particolari esigenze di celerità tali da giustificare l'omissione del contraddittorio, né avrebbe dato conto delle risultanze delle misure di prevenzione collaborativa già applicate o delle ragioni per cui esse non fossero più sufficienti. È stato inoltre dedotto il pericolo di danno grave e irreparabile, poiché l'attività di allevamento costituirebbe l'unica fonte di reddito e sostentamento dell'impresa e del suo nucleo familiare.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato che il contraddittorio procedimentale deve essere riferito alla specifica misura che l'amministrazione intende adottare: il precedente contraddittorio relativo alla prevenzione collaborativa non può sanare l'omissione del contraddittorio concernente una successiva interdittiva antimafia, diversa e più grave. Il diverso momento di adozione dell'interdittiva e i nuovi sviluppi della vicenda rendevano necessario un nuovo confronto con l'impresa, anche per consentire una completa istruttoria e chiarire perché le misure di prevenzione già in corso non fossero ritenute sufficienti. Il provvedimento impugnato non esplicitava, inoltre, particolari esigenze di celerità idonee a giustificare l'omissione della partecipazione procedimentale. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione del grave pregiudizio derivante dall'impossibilità di proseguire l'attività professionale, indicata come unica fonte di reddito e sostentamento familiare. La domanda cautelare è stata pertanto accolta e i provvedimenti impugnati sono stati sospesi. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 10 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'impresa in presenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
il comma 2 bis dell’art. 92 distingue nettamente la tempestiva comunicazione degli elementi sintomatici che deve essere fatta al soggetto interessato in relazione ai “presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis”
La comunicazione degli elementi sintomatici e il contraddittorio devono essere riferiti alla specifica misura antimafia considerata; il contraddittorio svolto per una misura di prevenzione collaborativa diversa non è sufficiente rispetto all'adozione di una nuova interdittiva.
art. 94-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011
Riguarda la diversa misura di prevenzione collaborativa precedentemente applicata all'impresa, il cui procedimento partecipativo non sostituisce quello necessario per l'interdittiva.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende adottare un'informazione interdittiva antimafia, il contraddittorio procedimentale deve riguardare specificamente i presupposti della misura interdittiva; il contraddittorio eventualmente svolto in precedenza per una diversa misura di prevenzione non è idoneo a sostituirlo.
- L'adozione di una successiva interdittiva antimafia, diversa e più afflittiva rispetto a precedenti misure di prevenzione collaborativa, richiede un nuovo contraddittorio, soprattutto quando siano intervenuti nuovi sviluppi e l'amministrazione debba spiegare perché le misure precedenti non siano più sufficienti.
- L'omissione del contraddittorio procedimentale in materia di interdittiva antimafia deve essere giustificata dall'indicazione nel provvedimento delle particolari esigenze di celerità; in mancanza di tale motivazione, sussiste un profilo di illegittimità rilevante in sede cautelare.
- Ai fini della tutela cautelare avverso un'interdittiva antimafia, il periculum in mora può sussistere quando la misura impedisca la prosecuzione dell'attività economica costituente l'unica fonte di reddito e sostentamento dell'impresa e del suo nucleo familiare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →