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Sentenza

Sentenza n. 14465/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 1936, anziché in migliore posizione per l’errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto; - della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi in data 24 ottobre 2025 alle ore 8:00, e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 17 e 21 sono state valutate erroneamente dalla Commissione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202603425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e valutazione della prova scritta di un concorso pubblico per il reclutamento di assistenti del Ministero della Giustizia, limitatamente ai quesiti nn. 17 e 21

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato, con un unico motivo, la valutazione delle risposte date ai quesiti nn. 17 e 21 della prova scritta, chiedendo l'attribuzione di due ulteriori punti, la rettifica del punteggio e della graduatoria. Quanto al quesito n. 17, di logica proposizionale, ha sostenuto che la risposta da lei scelta fosse quella corretta e che fosse erronea l'opzione indicata dall'Amministrazione. Quanto al quesito n. 21, relativo al rapporto tra l'andare allo stadio, il mangiare un panino e l'aver corso la mattina, ha dedotto l'ambiguità della formulazione e l'erroneità della risposta ritenuta corretta. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la tardività del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, ma ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, estranea all'iter concorsuale. Ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che la lesività dell'operato amministrativo è divenuta conoscibile dalla ricorrente con la pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel merito, ha ribadito che la discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione e valutazione dei quiz è ampia, ma incontra il limite della chiarezza del quesito e dell'univocità della risposta corretta. Il quesito n. 17 è stato ritenuto illegittimo: la risposta della ricorrente era quella corretta, mentre la risposta indicata dall'Amministrazione era erronea. Le censure relative al quesito n. 21 sono state invece respinte, essendo stata ritenuta corretta la risposta indicata dall'Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con stabilizzazione degli effetti interinali della precedente ordinanza cautelare e attribuzione definitiva del punto già riconosciuto in via provvisoria. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e per l'estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per l'adozione della misura cautelare monocratica richiesta dalla ricorrente.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza precedente della stessa Sezione è stata richiamata quale precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza precedente è stata richiamata nella motivazione quale precedente conforme.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali con quesiti a risposta multipla, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quiz, ma il sindacato giurisdizionale è possibile quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione adottata.
  • La formulazione di un quesito a risposta multipla deve essere chiara, completa e non ambigua e deve consentire di individuare un'unica risposta scientificamente indubitabile; l'amministrazione non può sottoporre ai candidati domande confondenti che li costringano a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La lesività della valutazione di una prova concorsuale, per il candidato risultato idoneo ma collocato in posizione non utile o comunque pregiudizievole nella graduatoria, può divenire attuale e conoscibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva; da tale momento decorre il termine per l'impugnazione.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è privo di legittimazione passiva nel giudizio relativo agli atti della procedura concorsuale, anche quando gli effetti immediati degli atti siano imputabili alla commissione o all'organismo che gestisce la selezione.
  • L'amministrazione estranea all'iter concorsuale e non destinataria degli effetti degli atti della selezione è priva di legittimazione processuale passiva nel relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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