Ordinanza n. 46/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva, - dell'ordinanza n. 14/2024, adottata dal Comune di L'Aquila in data 27.11.2024, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA in variante in corso d'opera prot. n. 42317 del 12/05/2021, inerente al restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'unità strutturale 2 (US02) dell'Aggregato n. 462, ed è stata ordinata la conseguente sospensione dei lavori; - degli atti ad essa connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato l'inefficacia di una SCIA in variante in corso d'opera e disposto la sospensione dei lavori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale n. 14/2024 con cui il Comune dell'Aquila ha dichiarato inefficace la SCIA in variante relativa agli interventi di restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'unità strutturale US02 dell'Aggregato n. 462, ordinando la sospensione dei lavori. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti in modo analitico i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge la necessità di verificare la consistenza dell'immobile alla data del sisma del 6 aprile 2009, le variazioni tra il progetto allegato alla DIA alternativa al permesso di costruire del 2015 e quello allegato alla SCIA in variante del 2021, le eventuali difformità tra quest'ultimo progetto e lo stato di fatto, nonché l'eventuale modifica della destinazione d'uso dei locali. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire documentazione comunale relativa al procedimento di riesame e alla richiesta di chiarimenti formulata da un professionista nel marzo 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né la domanda cautelare. Preso atto che il dirigente del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, originariamente designato come verificatore, ha dichiarato di non poter assumere l'incarico perché la struttura aveva già svolto e continuava a svolgere attività istruttorie, autorizzatorie e di vigilanza sull'opera controversa, il Collegio ha sostituito l'organismo verificatore. L'incarico è stato demandato a un docente dell'Area di ingegneria strutturale del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, da individuarsi dal direttore del Dipartimento di Architettura. Il docente dovrà svolgere la verificazione in contraddittorio, rispondere ai cinque quesiti già formulati con la precedente ordinanza, depositare la relazione definitiva entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e seguire le modalità relative ad avvisi, sopralluoghi, osservazioni delle parti e rendicontazione delle spese. L'acconto di 500 euro resta provvisoriamente a carico della ricorrente. Il Comune dell'Aquila è stato inoltre onerato del deposito, entro venti giorni, della relazione finale sul procedimento di riesame, della richiesta di chiarimenti del marzo 2024 e dell'eventuale riscontro comunale. Gli atti sono stati rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione della successiva udienza di merito.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per la verificazione disposta dal Collegio e per la sostituzione dell'organismo verificatore; l'acconto di 500 euro è posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente ai sensi del comma 3.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione individuata come verificatore ha già svolto attività istruttorie, autorizzatorie o di vigilanza sull'opera oggetto del giudizio, il giudice può sostituirla con un organismo o un esperto diverso, idoneo a garantire l'autonomia dell'accertamento tecnico.
- La verificazione deve essere svolta in contraddittorio con le parti, mediante preventiva comunicazione delle operazioni, possibilità di partecipazione ai sopralluoghi e acquisizione delle osservazioni sullo schema preliminare della relazione.
- Nel disporre una verificazione, il giudice può porre provvisoriamente a carico della parte ricorrente l'acconto destinato all'organismo verificatore, riservando la liquidazione definitiva del compenso a un separato provvedimento.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di documenti specificamente individuati, pertinenti all'istruttoria e necessari per la definizione della controversia, rinviando la decisione di merito all'esito degli accertamenti.
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