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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34565/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società cliente che aveva chiesto la restituzione di somme versate al fornitore di energia elettrica a titolo di accise, ritenute indebitamente corrisposte e quindi ripetibili ex art. 2033 c.c. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e condannato il fornitore alla restituzione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. In cassazione il fornitore articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2033 c.c., assumendo che il rapporto contrattuale fosse tuttora vigente e che, in un rapporto privatistico, non potesse operare la ripetizione dell'indebito; (2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, della direttiva 2008/118/CE e di norme del TUEL; (3) violazione delle medesime norme eurounitarie e costituzionali, invocando il principio di inefficacia orizzontale delle direttive UE; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese dei precedenti gradi di giudizio. Nel giudizio di legittimità è stata inoltre segnalata, in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo indicata nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, la copia della sentenza depositata era priva della relata di notifica, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha escluso che la successiva produzione documentale effettuata con l'istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. potesse sanare il vizio, e ha precisato che non operava la c.d. prova di resistenza, perché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di improcedibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha anche chiarito che la definizione in rito precludeva l'esame dell'eventuale infondatezza nel merito dei motivi.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato come base della domanda di ripetizione dell'indebito; la Corte non affronta il merito della sua applicabilità perché il ricorso è dichiarato improcedibile

  • art. 6 d.l. n. 511/1988

    norma invocata nei motivi sul regime delle accise sull'energia elettrica, ma non esaminata nel merito

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    richiamata dal ricorrente per sostenere la censura sostanziale, ma non scrutinata nel merito

  • art. 54 L. n. 142/1990

    norma richiamata nel secondo motivo, senza esame di merito

  • art. 149 d.lgs. n. 267/2000

    norma richiamata nel secondo motivo, senza esame di merito

  • art. 19 TUEL

    norma richiamata nel secondo motivo, senza esame di merito

  • art. 4, comma 3, TUE

    richiamato nel terzo motivo in relazione agli obblighi degli Stati membri, ma non esaminato nel merito

  • art. 288 TFUE

    richiamato nel terzo motivo sulla pretesa inefficacia orizzontale delle direttive UE, senza esame di merito

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati nel terzo motivo come parametri costituzionali, ma non esaminati nel merito

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancanza della relazione di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni ricordate dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    non consente di sanare il mancato deposito della relata di notificazione nei casi soggetti alla sanzione dell'improcedibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    la produzione documentale effettuata con l'istanza di decisione non vale a sanare il difetto del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite, ma non esaminato nel merito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite, ma non esaminato nel merito

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata deve essere accompagnato dalla relazione di notificazione quando la sentenza risulti notificata; la mancanza di uno dei due documenti, nei casi previsti, comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La produzione tardiva della relata di notifica non sana l'omissione se interviene con atti non idonei a integrare tempestivamente il deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
  • La c.d. prova di resistenza, che rende irrilevante la data di notificazione della sentenza, opera solo se il ricorso per cassazione è proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è definito in rito per improcedibilità, la Corte non esamina l'eventuale infondatezza dei motivi di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può fondare anche le conseguenze economiche previste dagli artt. 96 c.p.c. e 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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