Cassazione Penale, Sentenza n. 42669/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (10/02/2023) che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP il 21/11/2022. Nei confronti di Zungri erano contestati: estorsione aggravata (art. 629 c.p. con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) e il reato di ricezione/possesso di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente, tramite quattro motivi, ha denunciato: omessa o insufficiente motivazione (art. 125 c.p.p.), travisamento della prova e errata interpretazione delle intercettazioni (soprattutto circa l'episodio in casa Palaia e la presenza di Miano), mancanza di un contributo causale efficiente alle condotte estorsive, inesistenza della modalità "mafiosa" aggravante ex art. 416-bis.1 e insufficienza dei gravi indizi in ordine al reato di droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla conferma della misura cautelare sia limitato e non possa sostituirsi al giudizio di merito, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata: ha valorizzato le intercettazioni connesse alle riprese video che attestano l'ingresso di Zungri nell'abitazione di Palaia insieme a Michael Seminara, e ha ricostruito coerentemente il collegamento tra queste risultanze e le richieste estorsive ai Miano. Ha ritenuto inoltre corretto il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sia sotto il profilo dell'uso del "metodo mafioso" (intimidazione implicita derivante dalla notorietà della cosca Bellocco) sia sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'associazione. Quanto al fatto di droga, la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sul grave indizio fondato sulle captazioni non presenti vizi tali da giustificare l'intervento della Cassazione. Pertanto l'ordinanza di rigetto del riesame è stata confermata.
Norme richiamate
art. 614 comma 3 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella fase di iscrizione e trattazione del ricorso; utilizzata in riferimento alla formulazione della relazione unica per più ricorsi
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di impugnazione in cassazione; richiamata per definire i limiti del sindacato sulle motivazioni del giudice di merito (lett. b) e lett. e) per vizio di motivazione o travisamento)
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla censura per omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza"; utilizzata quale parametro per verificare la sussistenza del quadro indiziario a fondamento della misura cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; richiamata per il controllo delle esigenze che giustificano la misura
art. 309 cod. proc. pen.
Prevede l'udienza di riesame e l'obbligo del Tribunale di considerare le censure difensive; citato per il principio dell'esame compiuto delle eccezioni in sede di riesame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti della motivazione e sintesi dei motivi ai fini della decisione
art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.
Norma sulla criminalità organizzata e relativa aggravante: la Corte ha interpretato l'art. 416-bis.1 come integrata quando la condotta sfrutta la forza intimidatrice del vincolo associativo (anche in forma implicita) e/o è finalizzata ad agevolare l'attività dell'associazione
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sul sequestro/traffico di stupefacenti; utilizzata per valutare la gravità indiziaria in ordine all'acquisto/possesso di 10 kg di marijuana
Massime di principio
- Il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione non può rivedere la ricostruzione fattuale fatta dal giudice di merito se la motivazione è logica e coerente; va denunciata la violazione di norme o la manifesta illogicità per ottenere accoglimento.
- Per impugnare con successo l'uso probatorio di intercettazioni è necessario dimostrare concretamente il travisamento della prova, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle conversazioni.
- Il tribunale del riesame può rinviare alle argomentazioni del provvedimento applicativo, ma deve comunque offrire un vaglio critico e rispondere alle doglianze difensive: l'assenza di risposta motivata alle censure rilevanti può costituire vizio.
- L'aggravante 'metodo mafioso' ex art.416-bis.1 può sussistere anche quando l'intimidazione è implicita e desumibile dal contesto territoriale e dalla notorietà del gruppo; non è sempre necessario che l'agente sia formalmente affiliato purché la condotta sfrutti la forza intimidatrice dell'organizzazione.
- Per sostenere la gravità indiziaria in materia di stupefacenti sono idonei elementi indiziari concatenati (intercettazioni, conversazioni, riprese video, riscontri oggettivi); la loro valutazione resta questione di merito salvo evidenti vizi logici.
- La difesa nei ricorsi contro misure cautelari deve articolare chiaramente e con puntuali riferimenti il presunto errore di fatto o diritto (es. esatta trascrizione/contesto dell'intercettazione, difformità oggettive con riscontri), pena l'irrigidimento della valutazione in favore del giudice del merito.
- Quando si contesta l'esistenza di un contributo causale a un reato collettivo, è necessario dimostrare l'inesistenza di ogni elemento oggettivo o la contraddittorietà del quadro indiziario: mere ipotesi alternative non sono sufficienti.
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