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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01099/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giusta causa intimato a una dirigente, responsabile della direzione amministrazione/personale/organizzazione, per asserite omissioni nei controlli su anomalie del magazzino e sui dati aziendali, con contestuale domanda della lavoratrice per il riconoscimento di spettanze economiche collegate alla cessazione del rapporto (preavviso, integrazione TFR e indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti). La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, escludendo la prova della consapevole attestazione di dati difformi e dell'omesso avvertimento del CdA, e aveva inoltre affermato che il concordato preventivo omologato non precludeva l'accertamento giudiziale del credito della lavoratrice, limitandosi a incidere sulla sua esecuzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2119, 2104 e 2095 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la giusta causa senza valorizzare il ruolo apicale della dirigente e le relative responsabilità; in subordine, ha contestato la misura massima dell'indennità supplementare liquidata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 184 l.f., assumendo che, dopo l'omologazione del concordato preventivo, non potessero essere pronunciate sentenze di condanna/accertamento del credito nei confronti del debitore esdebitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ritenuto incensurabile la quantificazione dell'indennità supplementare, trattandosi di apprezzamento discrezionale fondato sulla norma collettiva e non di errata interpretazione della stessa. Ha poi respinto il secondo motivo, chiarendo che nel concordato preventivo il giudizio ordinario può accertare l'esistenza e l'ammontare del credito, senza interferire con la falcidia concordataria e senza attribuire al creditore un titolo esecutivo immediatamente azionabile in contrasto con gli effetti dell'omologazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento, specie del dirigente, richiede un fatto che, valutato in concreto, leda in modo tale il vincolo fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto; non coincide con la sola giustificatezza prevista dalla contrattazione collettiva.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per fondare l'obbligo di diligenza e controllo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualifica dirigenziale e alle responsabilità connesse, ma senza incidere sulla valutazione di inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non basta formalmente denunciare violazione di legge se, in concreto, si chiede una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune dai vizi riconducibili al nuovo paradigma del vizio motivazionale.

  • art. 184 l.f.

    È stato escluso che l'omologazione del concordato preventivo impedisca al creditore di ottenere in sede ordinaria l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito; il giudizio ha natura meramente dichiarativa/delibativa e non modifica le regole di pagamento concordatarie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento del dirigente, la giusta causa va distinta dalla giustificatezza di fonte collettiva: la prima richiede una lesione del rapporto fiduciario così grave da impedire anche la prosecuzione provvisoria del rapporto, mentre la seconda attiene soltanto alla spettanza dell'indennità supplementare.
  • Se il motivo di ricorso per cassazione formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, esso è inammissibile perché estraneo al sindacato di legittimità.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non richiedono una confutazione espressa di ogni elemento istruttorio non accolto.
  • La quantificazione dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, quando sia espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non di erronea interpretazione della clausola collettiva, non è censurabile in cassazione come questione di diritto.
  • L'omologazione del concordato preventivo non impedisce al creditore di agire in cognizione ordinaria per l'accertamento dell'esistenza, dell'entità e della natura del proprio credito; la sentenza resa in tale giudizio ha funzione dichiarativa e costituisce la base per l'applicazione della falcidia concordataria, senza integrare un titolo esecutivo incompatibile con la procedura.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoConcordato preventivoImpugnazioni
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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