Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 un decreto che gli riconosceva un indennizzo complessivo di euro 2.000 per l'irragionevole durata del processo presupposto, quantificato dalla Corte d'appello di Perugia considerando unitariamente il giudizio di cognizione e quello di ottemperanza, ma detraendo un anno per la fase di merito e un anno per la fase di ottemperanza. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, dell'art. 6, par. 1, CEDU e degli artt. 111, comma 2, 117, commi 1 e 3, Cost., sostenendo che, una volta considerato unitariamente il giudizio ex lege Pinto comprensivo di cognizione e ottemperanza, la durata irragionevole fosse di 5 anni, 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare a 6 anni, con conseguente indennizzo di euro 2.400, e non di euro 2.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nel computo della ragionevole durata del processo introdotto ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudizio di cognizione che accoglie la domanda di equa riparazione e il successivo giudizio di ottemperanza devono essere considerati unitariamente; tuttavia, una volta effettuato tale cumulo, la Corte d'appello avrebbe dovuto detrarre un solo anno quale termine ragionevole della fase di primo grado, e non effettuare una diversa sottrazione che conduceva a un indennizzo inferiore. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base del giudizio di opposizione avverso il decreto di equa riparazione; il processo di cognizione e quello di ottemperanza vanno considerati ai fini del computo complessivo della durata.
art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89
il termine per proporre il ricorso per ottemperanza è imposto dalla legge e non deve essere computato come tempo irragionevole imputabile allo Stato, salvo eventuale ritardo ulteriore dell'amministrazione.
art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89
norma invocata per la disciplina dell'equa riparazione per eccessiva durata del processo.
art. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89
norma invocata per la determinazione della durata ragionevole e dell'indennizzo.
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato quale parametro sovranazionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di conformità della disciplina interna agli obblighi internazionali e ai principi in materia.
Massime di principio
- Ai fini della legge Pinto, il giudizio di cognizione che riconosce l'equa riparazione e il successivo giudizio di ottemperanza devono essere valutati unitariamente nel calcolo della durata complessiva del procedimento presupposto.
- Nel computo della durata irragionevole di un processo ex legge n. 89 del 2001, il tempo necessario per proporre il ricorso per ottemperanza nei termini previsti dalla legge non va imputato come ritardo irragionevole allo Stato, salvo specifiche inerzie ulteriori dell'amministrazione.
- Quando la durata complessiva del procedimento unitariamente considerato supera il termine ragionevole, il giudice deve sottrarre il periodo ragionevole di un anno per il grado di merito indicato dalla giurisprudenza costituzionale e poi quantificare l'indennizzo applicando il parametro annuo consolidato.
- La violazione dei criteri di computo della durata ragionevole e dell'indennizzo integra un vizio di falsa applicazione della legge Pinto e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della quantificazione.
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