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Sentenza

Sentenza n. 16571/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale Rep.-OMISSIS- e Prot. -OMISSIS-, emessa in data 6.05.2024 dal Municipio XII – Direzione Tecnica E.Q. Edilizia Privata/Ispettorato Edilizio Ufficio Disciplina Edilizia e notificata in data 14.05.2024, con cui veniva ordinata la demolizione d’ufficio delle opere abusive accertate nel verbale di sopralluogo (-OMISSIS- del 22.04.2024) ed in virtù dell’accertamento tecnico concernente l’esistenza dell’abuso edilizio (-OMISSIS- del 26.04.2024) ed il ripristino dello stato dei luoghi; 2) della Determinazione Dirigenziale n. Rep. -OMISSIS- – Prot.-OMISSIS-del 13.06.2024, notificata in data 21.06.2024 ed avente ad oggetto la sospensione dei lavori; 3) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali, dipendenti e comunque collegati.

Giustizia amministrativa202408380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del 6 maggio 2024 di demolizione d’ufficio di una nuova costruzione abusiva in area vincolata e determinazione del 13 giugno 2024 di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la demolizione d’ufficio di un edificio residenziale in muratura con tetto a doppia falda, una tettoia e un volume tecnico, nonché la successiva sospensione dei lavori. Ha sostenuto che i manufatti fossero preesistenti al 1° settembre 1967, richiamando l’atto di acquisto del terreno stipulato dal coniuge nel 2009, e che dopo l’acquisto fossero stati eseguiti soltanto interventi di manutenzione; ha inoltre negato la propria responsabilità e quella del dante causa e dedotto carenza di istruttoria per l’omesso accertamento della preesistenza. Ha contestato l’applicabilità dell’art. 26 della L.R. Lazio n. 15/2008, affermando che le opere erano ultimate al momento della verifica e che sarebbe stato necessario seguire la procedura ordinaria dell’art. 15 della stessa legge. Ha infine sostenuto che gli interventi non alterassero l’aspetto esteriore né la destinazione d’uso e non richiedessero autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004. Quanto all’ordine di sospensione del 13 giugno 2024, ne ha contestato la legittimità.

La decisione

Il ricorso contro la determinazione di sospensione dei lavori del 13 giugno 2024 è stato dichiarato parzialmente improcedibile: non essendo stato adottato entro i successivi 45 giorni alcun provvedimento sanzionatorio ripristinatorio o pecuniario, l’ordine è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e la ricorrente ha perso interesse alla sua impugnazione. Il ricorso contro la demolizione d’ufficio del 6 maggio 2024 è stato respinto nel merito. La documentazione comunale e i rilievi aerofotogrammetrici hanno dimostrato che il manufatto non esisteva nell’aprile 2022 e che la sua realizzazione era iniziata tra quella data e maggio 2023; l’atto di compravendita del 2009, riferito genericamente a manufatti prefabbricati oggetto di una domanda di sanatoria non prodotta in giudizio, non provava la preesistenza del fabbricato contestato. Il sopralluogo rilevante era quello del 13 marzo 2024, quando i lavori erano ancora in corso; il successivo completamento al rustico, constatato il 14 maggio, non incideva sulla legittimità della determinazione. Ricorrevano quindi i presupposti dell’art. 26 L.R. Lazio n. 15/2008: lavori in corso, assenza di titolo edilizio e presenza di vincoli di inedificabilità. La deduzione relativa alla mera manutenzione e all’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non è stata ulteriormente esaminata, poiché il manufatto costituiva una nuova edificazione non secondaria, realizzata in area gravata da vincoli paesaggistico e naturalistico e senza titolo. La ricorrente è stata condannata a pagare a Roma Capitale 4.000 euro oltre accessori di legge per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Ad esso, infatti, non ha fatto seguito, nei successivi 45 giorni, l’adozione di alcun provvedimento sanzionatorio di carattere ripristinatorio e/o pecuniario, di talché l’ordine di sospensione dei lavori, giusta il disposto del comma 3 del citato art. 27, è divenuto inefficace, privando di alcun interesse l’impugnazione avanzata dalla ricorrente.

    L’ordine di sospensione dei lavori perde efficacia se nei 45 giorni successivi non viene adottato un provvedimento sanzionatorio ripristinatorio o pecuniario; venuta meno l’efficacia dell’ordine, viene meno anche l’interesse a impugnarlo.

  • art. 26 L.R. Lazio 15/2008

    Pertanto, si rinvengono nella fattispecie tutti e tre gli elementi che l’art. 26 della L.R. n. 15/2008 individua affinché sia legittimamente esercitato il potere ufficioso di riduzione in pristino di opere in corso di esecuzione in assenza di titolo abilitativo ed in area soggetta a vincoli di inedificabilità

    La riduzione in pristino d’ufficio è legittima quando ricorrono congiuntamente la pendenza dei lavori, l’assenza del titolo abilitativo e la presenza di vincoli di inedificabilità.

  • art. 24 L.R. Lazio 15/2008

    La procedura di demolizione d'ufficio di opere abusive in corso di esecuzione ai sensi degli artt. 24 e 26 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 richiede la concomitanza dei seguenti presupposti: esistenza di lavori edili ancora in corso di esecuzione, assenza di titolo abilitativo e presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione esclusivamente pubblica previsti da leggi statali o regionali o urbanistiche

    La demolizione d’ufficio prevista dalla disciplina regionale richiede la contemporanea sussistenza di lavori ancora in corso, assenza di titolo abilitativo e vincoli di inedificabilità o di destinazione esclusivamente pubblica.

Massime di principio

  • La riduzione in pristino d’ufficio ai sensi dell’art. 26 L.R. Lazio n. 15/2008 presuppone congiuntamente che i lavori siano ancora in corso al momento dell’accertamento, che manchi un titolo abilitativo e che l’area sia soggetta a vincoli di inedificabilità o di destinazione esclusivamente pubblica.
  • La legittimità di un ordine di demolizione d’ufficio fondato sull’esistenza di lavori in corso va valutata con riferimento alla situazione accertata nel sopralluogo che costituisce il presupposto dell’atto; il successivo completamento dell’opera non rende contraddittoria la determinazione.
  • Una generica menzione, in un atto di compravendita, di manufatti oggetto di una domanda di sanatoria non prova che il fabbricato poi contestato fosse già esistente, se la domanda non è prodotta e non è possibile riferirla con certezza a quel bene.
  • L’ordine di sospensione dei lavori disciplinato dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 diviene inefficace se entro 45 giorni non segue un provvedimento sanzionatorio ripristinatorio o pecuniario; in tal caso l’impugnazione dell’ordine è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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