Sentenza n. 3761/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1) - 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente – v. all. 2); - 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente, - 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, prendendo atto della dichiarazione resa in giudizio dalla parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla definizione del ricorso. La pronuncia non esamina nel merito la legittimità della circolare, dell'assegnazione o degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per l'esame di Stato, provvedimento di assegnazione del candidato a un istituto scolastico e relativi atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale del 25 novembre 2024 nella parte in cui, secondo la prospettazione dedotta, avrebbe consentito criteri di assegnazione dei candidati agli istituti scolastici diversi e ulteriori rispetto a quello dell'uniforme distribuzione sul territorio, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. 62/2017. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento, non comunicato, con cui il candidato era stato assegnato a un istituto diverso da quello indicato nella domanda, la presunta nota dell'Ufficio scolastico regionale recante tale assegnazione e tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 14 d.lgs. 62/2017
Indicato nel ricorso quale parametro di legittimità della disciplina relativa all'assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici; il TAR non ne ha esaminato la violazione nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità della domanda principale e non comporta, di regola, una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
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