Cassazione Penale, Sentenza n. 34173/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra reati di "trattenimento illegale" commessi tra marzo e settembre 2021 unificandoli, ma aveva escluso la continuazione con un analogo reato contestato il 22/04/2023 per mancanza di contiguità temporale. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) perché il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 è reato permanente e il mero decorso del tempo non impedisce il riconoscimento della continuazione; (ii) vizio di motivazione per non aver valutato tutti gli indici rilevanti (omogeneità delle condotte, lesione dello stesso bene giuridico, contiguità spaziale, modalità, sistematicità) e per essersi limitato alla sola distanza temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha affermato che il reato di trattenimento illegale è reato permanente e che, quando è stato giudicato in segmenti tramite sentenze distinte, non basta la mera distanza temporale per escludere la continuazione: il giudice deve verificare se la "interruzione giudiziale della permanenza" corrisponda effettivamente a un'interruzione del disegno criminoso o se si tratti invece di un unico disegno criminoso originario valutabile in continuazione. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato l'esclusione basandosi soltanto sulla contiguità temporale senza esaminare se il distacco fosse dovuto a un ritardato accertamento del medesimo reato permanente o a un nuovo disegno criminale, la motivazione è stata ritenuta carente. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al giudice di pace di Ancona per un nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi esposti.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Il reato di trattenimento illegale nel territorio dello Stato è qualificato dalla giurisprudenza come reato permanente; pertanto, accertamenti separati nel tempo possono riferirsi a un'unica condotta permanente e giustificare il riconoscimento della continuazione, salvo prova di un nuovo e autonomo disegno criminoso
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare la valutazione e l'interpretazione errata della legge da parte del giudice dell'esecuzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 53 del 08/03/2018
Riconosce la legittimità dell'istituto dell'"interruzione giudiziale della permanenza" e indica che, in presenza di più sentenze irrevocabili su segmenti di un reato permanente, occorre valutare se ripristinare l'unicità della pena mediante l'applicazione della disciplina della continuazione
Cass. Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013 (Rv. 257893) e Cass. Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013 (Rv. 257397)
Giurisprudenza di legittimità che qualifica il trattenimento illegale come reato permanente e indica che la sua frammentazione processuale non esclude la possibilità di riconoscere un unico disegno criminoso e la continuazione
Cass. Sez. 1, n. 15133 del 03/03/2009 (Rv. 243789)
Principio secondo cui la sentenza di condanna per un delitto può creare un'interruzione giuridica della protrazione del reato, ma tale interruzione deve essere valutata rispetto all'eventuale persistenza di un unico disegno criminoso per decidere sulla continuazione
Massime di principio
- Il reato di trattenimento illegale (art. 10-bis d.lgs. 286/1998) è considerato reato permanente: valutazioni separate nel tempo possono riferirsi a un'unica condotta permanente
- La mera distanza temporale tra accertamenti non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione: bisogna verificare se la distanza derivi da un ritardato accertamento o dall'insorgenza di un nuovo e autonomo disegno criminoso
- Quando esistono più sentenze irrevocabili su segmenti temporali dello stesso reato permanente, il giudice deve considerare la possibilità di ripristinare l'unicità della pena applicando la disciplina della continuazione
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione valutando tutti gli indici rilevanti per la continuazione (omogeneità del bene giuridico, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita, contiguità spaziale e causali), non limitandosi alla sola contiguità temporale
- In caso di motivazione insufficiente sull'esistenza o meno della continuità del disegno criminoso, la decisione è annullabile e il giudice competente va rinviato per un nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →