Cassazione Civile, Ordinanza n. 04401/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, da parte del Giudice di pace, dell'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Questore. Il giudice di merito ha ritenuto tardivo il ricorso, assumendo che fosse stato depositato oltre il termine di legge di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: (1) violazione delle norme sul termine per opporsi al decreto di espulsione, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il termine di 60 giorni previsto quando l'interessato risieda all'estero, e che il giudice non avesse chiarito quale fattispecie ricorresse; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la procura al difensore sarebbe stata conferita all'estero, presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata italiana a Tunisi, circostanza che proverebbe la residenza estera e quindi il diverso termine di impugnazione. Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli entrambi inammissibili per difetto di specificità. Ha osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo completo e autosufficiente i dati fattuali necessari a verificare la tempestività dell'opposizione, in particolare la data di notificazione del provvedimento impugnato e quella di proposizione del ricorso al Giudice di pace. In mancanza di tali elementi, la Corte non ha potuto scrutinare utilmente la censura relativa alla scelta tra termine di 30 o 60 giorni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
invocato per denunciare violazione di legge in relazione al termine per proporre opposizione al decreto di espulsione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo relativo al conferimento della procura all'estero.
art. 10, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per il regime dell'opposizione al decreto di espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale disposizione concernente il decreto di espulsione.
art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011
richiamato per la disciplina del termine di opposizione, distinto a seconda che l'interessato risieda in Italia o all'estero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la tardività dell'impugnazione deve essere sorretta da una puntuale esposizione dei fatti processuali rilevanti, compresi la data di notificazione del provvedimento impugnato e quella di proposizione del ricorso.
- La deduzione dell'erronea applicazione del termine di impugnazione non è scrutinabile quando il ricorrente non renda autosufficiente il motivo, perché la Corte non può colmare d'ufficio le lacune del ricorso mediante ricostruzioni estranee al testo impugnato.
- L'errore sulla determinazione del termine per proporre opposizione può essere valutato solo se il ricorso consente di verificare concretamente quale sia la fattispecie applicabile; in difetto di specificazione dei dati storici, la censura è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare un fatto decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito e tale fatto deve risultare in modo chiaro dal ricorso; se la deduzione si risolve in una contestazione generica della decisione, il motivo non supera il vaglio di specificità.
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