Cassazione Penale, Ordinanza n. 00899/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione delle prescrizioni del DASPO. I fatti, per come emergono dal provvedimento, riguardano il mancato rispetto del divieto imposto dal Questore di Bari di recarsi fuori dalla provincia di Bari in determinati giorni. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di offensività della condotta; con il secondo ha denunciato mancanza di motivazione e violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo l'insufficienza della motivazione sul giudizio prognostico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica e non consentita la censura sull'offensività, osservando che, nel caso del DASPO, il legislatore ha già compiuto la valutazione di offensività della condotta e che i giudici di merito avevano logicamente accertato la violazione delle prescrizioni. Quanto alla sospensione condizionale, ha reputato non apparente la motivazione del diniego, basata sull'elevato numero di violazioni delle prescrizioni e su un precedente del 2021, perché coerente con il giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 c.p. e con i criteri complessivi dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Norma incriminatrice richiamata quale base del delitto contestato, relativo alla violazione delle prescrizioni del DASPO.
art. 164 c.p.
La valutazione prognostica per la sospensione condizionale della pena richiede la considerazione complessiva delle circostanze del caso e della capacità a delinquere dell'imputato.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro complessivo cui il giudice deve fare riferimento per il giudizio prognostico sulla meritevolezza della sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 6 l. 401/1989
La Corte richiama la valutazione legislativa dell'offensività della condotta tipica nel DASPO, escludendo un ulteriore sindacato giudiziale sul punto.
Massime di principio
- Nel reato di violazione delle prescrizioni del DASPO, l'offensività della condotta è già apprezzata in via legislativa, sicché il giudice non può rimetterla in discussione in termini di ulteriore valutazione discrezionale salvo errori logici o giuridici nel fatto accertato.
- Una censura è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla valutazione di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con l'accertamento della concreta violazione delle prescrizioni.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimamente motivato se il giudice valorizza elementi sintomatici di un giudizio prognostico negativo, quali la reiterazione delle violazioni e i precedenti dell'imputato, nel quadro complessivo degli artt. 133 e 164 c.p.
- Ai fini dell'art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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