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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per gli anni 1998, 1999 e 2000, ai fini IVA e IRAP, ricostruendo induttivamente le provvigioni derivanti dall'attività di intermediazione immobiliare sulla base delle inserzioni pubblicitarie pubblicate sulla rivista I. La società e i soci contestavano principalmente la legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di una contabilità formalmente regolare e l'incongruità del metodo di calcolo, sostenendo inoltre che molte inserzioni non avevano dato luogo a vendite. Era altresì controversa la necessità di trattare unitariamente i giudizi della società e dei soci, in ragione del litisconsorzio necessario nelle società di persone.

La decisione

La Cassazione ha riunito tutti i ricorsi. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, poiché gli elementi complessivi raccolti, tra cui le contraddizioni tra agende e block notes, l'elevato numero di inserzioni, il limitato numero di incarichi documentati, le perdite reiterate e i redditi modesti dichiarati dai soci, rendevano la contabilità sostanzialmente inattendibile. È stata confermata la rideterminazione dei ricavi operata dal giudice di merito, comprensiva della riduzione di un terzo rispetto alla pretesa originaria, ritenuta adeguatamente motivata. Sono stati rigettati i ricorsi della società per gli anni 1999 e 2000, il ricorso principale e quello incidentale relativi al 1998 e il ricorso della società e dei soci nel giudizio riunito. È stato invece accolto il ricorso dell'Amministrazione contro A.M.; la sentenza a lui favorevole è stata cassata e il suo ricorso originario è stato definitivamente rigettato, con conferma dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito di partecipazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina l'accertamento e la rettifica dell'IVA; nel caso concreto ha costituito la base normativa per la ricostruzione dei maggiori ricavi della società.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    consente la rideterminazione dei ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva, facendo ricorso a presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile

    La regolarità formale delle scritture non impedisce l'accertamento induttivo quando una valutazione complessiva evidenzi l'inaffidabilità sostanziale della contabilità. Gli elementi presuntivi devono essere gravi, precisi e concordanti.

  • Artt. 2727 e 2729 del codice civile

    Consentono l'utilizzo delle presunzioni semplici come prova, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 5 TUIR

    Prevede l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40

    È stato richiamato per l'accertamento ai fini IRPEF del reddito di partecipazione dei soci conseguente alla rettifica del reddito della società.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    È richiamato, insieme alle norme convenzionali, a sostegno della ragionevole durata del processo e della possibilità di riunire giudizi connessi invece di dichiararli nuovamente nulli per violazione del litisconsorzio, quando il contraddittorio sostanziale sia comunque garantito.

  • Artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

    Sostengono il diritto a un processo equo ed effettivo e a una durata ragionevole, valorizzati dalla Corte per evitare inutili regressioni processuali.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare non rende automaticamente illegittimo l'accertamento induttivo: l'Amministrazione può disattenderla se dimostra, mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la sua inattendibilità sostanziale.
  • Nel settore dell'intermediazione, il numero e il contenuto delle inserzioni pubblicitarie possono costituire un indice presuntivo dei ricavi, ma il contribuente può contestare il metodo dimostrando che le inserzioni non si sono tradotte in incarichi o vendite; il giudice deve valutare concretamente tale documentazione.
  • Per superare un accertamento induttivo non è sufficiente richiamare la regolarità formale dei registri: occorre spiegare e documentare le ragioni economiche delle anomalie rilevate dall'Ufficio.
  • Nelle società di persone, la rettifica del reddito sociale e la conseguente imputazione ai soci sono normalmente collegate da litisconsorzio necessario; tuttavia, se i giudizi sono stati trattati separatamente ma vi è piena conoscenza reciproca degli atti e delle difese, la Cassazione può riunirli per evitare inutili rinnovi processuali.
  • Una volta confermata la maggiore redditività della società di persone, il maggior reddito viene normalmente imputato per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR, salvo specifiche questioni autonome riguardanti la posizione del singolo socio.

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