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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15036/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che lo aveva assolto dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste. Dall'ordinanza emerge che il ricorso censurava la motivazione della sentenza assolutoria, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato un vizio originario di legittimazione processuale: l'impugnazione era stata sottoscritta e proposta di persona dall'imputato, senza il necessario ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione e munito di specifico mandato. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il mezzo di impugnazione era stato irritualmente proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come novellato dalla l. n. 103/2017. Ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza assolutoria di merito del Tribunale di Bolzano non è stata quindi esaminata nel merito ed è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione di cui l'imputato era stato assolto in primo grado perché il fatto non sussiste.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato: è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista munito di specifico mandato, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata senza formalità di procedura, in camera di consiglio non partecipata, de plano.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato il regime formale del ricorso per cassazione, rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista e introducendo la trattazione de plano dell'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    Richiamata come precedente delle Sezioni Unite che conferma l'inammissibilità del ricorso proposto senza il ministero del difensore cassazionista abilitato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione penale deve rispettare rigorosamente il requisito di forma della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione e munito di specifico mandato; la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale del ricorrente preclude ogni esame del merito delle censure avverso la sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è inammissibile per violazione delle forme previste dall'art. 613 c.p.p., la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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