Ordinanza n. 1132/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del decreto di rigetto comunicato a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 22 dicembre 2025 n. 0103725 reso dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Casta Alessandra, nata il 10/05/1974 a Oristano (CA), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 14/12/2023 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 19439 del 15/05/2024 è rigettata.”; Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Albania come titolo valido in Italia per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo estero denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", rilasciato da un collegio universitario albanese e conseguito nel dicembre 2023. Il diniego ha ritenuto il titolo non valido in Italia ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava la legittimità del diniego e, in particolare, la valutazione della qualità e dell'idoneità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto, sulla base di un esame sommario, che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti connessi impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; il TAR la respinge ritenendo assenti profili di fondatezza del gravame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del diniego impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero può essere ritenuto cautelarmente giustificato quando l'amministrazione abbia motivato la decisione sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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