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Sentenza

Sentenza n. 7705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita perdurante inottemperanza del Ministero e inerzia del Commissario ad acta nell’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 6581/2023 e n. 2231/2026, relative alla riammissione al finanziamento del progetto scolastico del Comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il Comune di Bagnara Calabra aveva chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6581/2023, che aveva riconosciuto l’obbligo ministeriale di valutare l’attribuzione di 5 punti per l’appartenenza alle aree interne, montane o isolane nell’ambito dell’avviso PNRR per la costruzione di nuove scuole, e della successiva sentenza di ottemperanza n. 2231/2026. Con reclamo del 15 giugno 2026 lamentava il perdurante inadempimento del Ministero e l’inerzia del Commissario ad acta rispetto agli obblighi conformativi, chiedendo misure organizzative e di vigilanza rafforzata e, in subordine, la progressiva valorizzazione della domanda risarcitoria di 3.000.000 euro. In seguito, il Ministero ha comunicato l’adozione del decreto ministeriale 20 giugno 2026, n. 120, volto ad accertare le economie disponibili e consentire la riammissione al finanziamento del progetto; il Comune ha poi riferito della sottoscrizione, il 15 settembre 2026, dell’accordo di concessione e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Ministero secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il reclamo per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento, che ha realizzato l’utilità perseguita e costituisce adempimento sopravvenuto. Non ha esaminato nel merito le contestazioni sull’inadempimento né la domanda risarcitoria subordinata. Ha compensato le spese, rilevando che il Comune aveva riferito di aver ricevuto rassicurazioni ministeriali il 4 maggio 2026 e che il decreto attuativo era stato adottato il 20 giugno 2026, immediatamente dopo il deposito dell’azione di reclamo.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Comune lo ha indicato quale adempimento sopravvenuto e quale atto di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 17 marzo 2026, n. 2231. Il Comune di Bagnara Calabra osserva che tale sopravvenienza è astrattamente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ove ritenuta satisfattiva dell’utilità sostanziale perseguita.

    La sopravvenuta esecuzione del giudicato, quando soddisfa l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, può determinare la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto il Collegio ha dichiarato il reclamo improcedibile in ragione dell’avvenuta concessione del finanziamento.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Con reclamo depositato in giudizio in data 15 giugno 2026 il Comune di Bagnara Calabra, nell’ambito del giudizio di ottemperanza R.G. n. 8474/2025, agisce per: - l’accertamento e la declaratoria del perdurante inadempimento del Ministero e dell’inerzia del Commissario ad acta in relazione alla reiterata violazione degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6581/2023 e dalla sentenza di ottemperanza n. 2231/2026; - l’adozione di misure organizzative e di vigilanza rafforzata, nonché, in subordine, la progressiva valorizzazione della domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a..

    La disposizione è menzionata per la domanda risarcitoria formulata in subordine nell’ambito del reclamo; la sentenza non ne esamina i presupposti, poiché il giudizio è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza o nel reclamo, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione che realizzi l’utilità sostanziale perseguita può determinare la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità della domanda.
  • La regolazione delle spese può essere disposta in compensazione quando le circostanze del caso mostrino che l’amministrazione aveva già fornito rassicurazioni sull’imminente adempimento e abbia adottato l’atto esecutivo poco dopo il deposito dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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