Ordinanza n. 98/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo della carta di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente, nonché per la condanna della stessa Amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rinnovo del titolo di soggiorno presentata nel giugno 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sulla propria istanza di rinnovo del titolo di soggiorno e per ottenere la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. La documentazione depositata non consente tuttavia di qualificare univocamente l’istanza: la diffida del 13 giugno 2025 la riferisce al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre la comunicazione dei motivi ostativi richiama la carta di soggiorno familiare UE. Tale qualificazione potrebbe incidere anche sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio della trattazione in attesa del parere del Comitato per i minori stranieri, rilasciato il 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione istruttoria corredata dalla documentazione pertinente. La relazione dovrà chiarire se l’istanza del giugno 2023 sia stata qualificata e trattata come domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato oppure per motivi familiari, con riferimento alla carta di soggiorno familiare UE, nonché indicare lo stato attuale del procedimento alla luce del parere del Comitato per i minori stranieri, le attività istruttorie svolte o ancora pendenti e l’eventuale adozione di determinazioni conclusive. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è stato proposto ai fini dell’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un elemento documentale rilevante per qualificare l’oggetto del procedimento, poiché richiama la carta di soggiorno familiare UE.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando la documentazione non consente di individuare con certezza la natura e l’oggetto dell’istanza amministrativa, il giudice può disporre un’apposita istruttoria prima di decidere sulle questioni preliminari e di merito.
- Quando la qualificazione dell’istanza può incidere sul riparto di giurisdizione, l’amministrazione deve chiarire come abbia qualificato e concretamente trattato la domanda, producendo la relativa documentazione procedimentale.
- Nel giudizio sul silenzio, l’amministrazione deve riferire anche sullo stato attuale del procedimento, sulle attività istruttorie svolte o pendenti e sull’eventuale adozione di un provvedimento conclusivo, in modo da consentire al giudice di valutare la persistenza dell’interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →