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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui era stato annullato l'avviso di rettifica della rendita catastale degli impianti eolici. Secondo l'Amministrazione, le torri o pali di sostegno degli aerogeneratori, essendo stabilmente ancorati al suolo, dotati di consistenza, solidità e volumetria e dotati anche di funzioni tecniche ulteriori rispetto al semplice sostegno, dovevano essere qualificati come costruzioni e inclusi nella stima catastale. La società sosteneva invece che tali strutture fossero componenti essenziali e inscindibili dell'impianto produttivo, prive di autonoma utilità e quindi riconducibili agli impianti e alle attrezzature funzionali al processo produttivo, esclusi dalla rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, ai fini della determinazione della rendita catastale, le torri o pali di sostegno degli aerogeneratori non devono essere inclusi nella stima, pur essendo stabilmente infissi al suolo. Il criterio decisivo è la loro specifica funzionalità al processo produttivo: torre, rotore e navicella costituiscono un unico complesso impiantistico e la torre non attribuisce al terreno un'autonoma utilità o capacità reddituale. Sono quindi esclusi dalla stima catastale insieme agli altri macchinari e impianti funzionali alla produzione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma introduce un criterio di inclusione ed esclusione fondato soprattutto sulla funzione del bene. Devono essere inclusi il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono l'utilità o il valore dell'immobile; devono invece essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti direttamente funzionali allo specifico processo produttivo, anche se solidamente ancorati al suolo.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016

    È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere l'esclusione dal computo catastale degli aerogeneratori e degli inverter, ma non delle torri di sostegno. La Commissione non ha condiviso tale interpretazione nella parte relativa alle torri.

  • Nota della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, prot. n. 60244 del 27 aprile 2016

    La nota qualificava le torri e le opere di fondazione come costruzioni da includere nella stima diretta. La Commissione ha ritenuto prevalente l'analisi concreta della funzione produttiva della torre rispetto alle caratteristiche fisiche di solidità e immobilizzazione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    La circolare qualificava i pali di sostegno come costruzioni sulla base della loro solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. La sentenza ha escluso che tali caratteristiche siano, da sole, decisive ai fini catastali.

Massime di principio

  • Per determinare la rendita catastale degli immobili produttivi, non è decisivo che un bene sia stabilmente infisso al suolo: occorre verificare la sua funzione concreta.
  • Un componente deve essere escluso dalla stima quando è strettamente funzionale al processo produttivo, anche se è voluminoso, solido, immobilizzato e tecnicamente indispensabile.
  • Devono invece essere inclusi gli elementi che accrescono autonomamente l'utilità, il valore venale o la capacità reddituale dell'immobile o del terreno.
  • Nel caso di impianti complessi, è necessario distinguere tra il basamento o la costruzione immobiliare e le componenti impiantistiche funzionali alla produzione; la qualificazione formale o strutturale non è sufficiente.
  • Quando una struttura, una volta cessata la funzione produttiva, non presenta un'utilità autonoma e comporta persino costi di rimozione o ripristino, ciò costituisce un indice della sua natura impiantistica e della sua esclusione dalla rendita catastale.
  • Circolari e note amministrative possono orientare l'interpretazione, ma non prevalgono sul criterio funzionale desumibile dalla legge e sulla valutazione concreta delle caratteristiche dell'impianto.

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