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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Biella, Giudice Dott.ssa Francesca Marchese, n. 45/2025 del 6.03.2025, pronunciata nel giudizio n. R.G.L. 99/2024, notificata in data 17.03.2025, non impugnata e passata in giudicato in data 17.04.2025, con la quale è stato accertato il diritto dei ricorrenti “a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici indicati”, come determinati nella sentenza stessa in favore di ciascun ricorrente e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il suddetto beneficio, “mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo”. “Il tutto con interessi legali dal dovuto al saldo” ed oltre al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del legale antistatario, come liquidate nella sentenza stessa, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere al pagamento del risultante dovuto in favore dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico annuo per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella n. 45/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad accreditare le somme sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, o con mezzi equivalenti, oltre agli interessi legali e alle spese di lite. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha corrisposto le somme a sette ricorrenti. Il difensore ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere nei loro confronti, insistendo invece per l'esecuzione del giudicato in favore degli altri due ricorrenti e chiedendo la condanna alle spese per tutti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei sette ricorrenti già soddisfatti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto agli altri due ricorrenti, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Biella e di pagare le somme liquidate nel giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inadempimento ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inerzia, fino alla data di efficacia della nomina del Commissario ad acta. Le spese, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché il contributo unificato, sono state poste a carico dell'Amministrazione, che aveva adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata nei confronti delle parti quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nella fattispecie la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni ricorrenti nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a tali posizioni, mentre il giudizio prosegue per le posizioni ancora insoddisfatte.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della decisione fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • L'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche nei confronti delle posizioni per le quali sia sopravvenuta la soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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