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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23082/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili, dispone anche il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato. Il ricorso nell'interesse di uno dei due deduceva vizio di motivazione, ritenuta dalla difesa anche apparente, con riferimento alla prova del dolo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio su un automatismo. La Suprema Corte rileva però che la motivazione di merito aveva valorizzato in modo congruo e logico plurimi elementi fattuali, tra cui le dichiarazioni della sorella degli imputati, quelle del tecnico incaricato di attività professionale sull'immobile e la presenza dell'imputato sul posto al momento dell'accesso dei tecnici dell'ente erogatore, traendone la sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo a lui. L'altro ricorso lamentava vizio di motivazione e travisamento dei fatti, ma la Corte osserva che non conteneva una reale censura agli argomenti della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre doglianze già svolte in appello e a proporre una diversa lettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione

    La pronuncia costituzionale è richiamata a sostegno della possibilità di imporre il pagamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione

    Viene richiamata quale precedente sull'applicazione del pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    non contiene una effettiva censura ... ma si limita ... a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze di merito senza una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto

    In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo giudizio di merito o un diverso apprezzamento dei fatti.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che, denunciando vizio di motivazione, contrapponga alla sentenza impugnata una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare un reale deficit argomentativo o un travisamento decisivo.
  • La motivazione sul dolo è sufficiente quando il giudice di merito indichi specifici elementi fattuali, anche indiziari, dai quali desumere logicamente la consapevolezza e volontà della condotta.
  • Il travisamento dei fatti non può essere dedotto in cassazione in modo generico o come mera riproposizione delle censure di appello: occorre una critica specifica alla ratio decidendi.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, essendo preclusa la richiesta di un diverso apprezzamento di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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