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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4966/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

Il proprietario di un fondo aveva chiesto al Tribunale di Pesaro di accertare l’illegittimità delle opere realizzate dal proprietario del fondo confinante in violazione delle distanze legali, con domanda di demolizione o arretramento e di eliminazione della veduta resa possibile dall’innalzamento del piano di calpestio. Il Tribunale, con sentenza n. 11 del 2009, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 947/2014, pubblicata il 25 novembre 2014 e notificata il 4 dicembre 2014, ha accolto l’appello, ritenendo che le opere fossero costruzioni non rispettose delle distanze previste dagli strumenti urbanistici del Comune di Novafeltria e che il riporto e il livellamento del terreno avessero elevato la soglia di calpestio, consentendo l’inspectio e la prospectio sul fondo vicino. Il proprietario che aveva realizzato le opere ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) falsa applicazione degli artt. 13, lett. p) e bb), del regolamento edilizio comunale e dell’art. 33 del PRG, sostenendo che la distanza di cinque metri prevista per gli edifici non si applicava alle opere in contestazione; (2) violazione dell’art. 13, lett. m), del regolamento edilizio, per non avere considerato lo scannafosso come interamente interrato e per i criteri di misurazione dell’altezza; (3) omesso esame di fatto decisivo, per asserita mancata considerazione delle conclusioni della CTU circa l’emersione dei manufatti dal piano di campagna; (4) omesso esame di fatto decisivo e contrasto con la CTU quanto alla pretesa sopraelevazione del terreno presso il muro di confine; (5) violazione dell’art. 6, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001, per avere assimilato alla costruzione un pergolato.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente dichiarato procedibile il ricorso: secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8312 del 2019, il deposito di copia analogica non asseverata della sentenza impugnata non impedisce la procedibilità se la controparte non ne disconosce la conformità all’originale; nella specie il disconoscimento non vi era stato. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato perché, ai fini dell’art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata, solida e stabilmente incorporata al suolo, senza che la disciplina comunale possa restringerla distinguendo tra edificio e costruzione. I motivi dal secondo al quinto sono infondati: la Corte d’appello ha accertato, sulla base della CTU, l’innalzamento del terreno e ha correttamente considerato che la parte di muro emergente oltre il piano del fondo sovrastante, non avendo funzione di conservazione dei luoghi, è soggetta alla disciplina delle costruzioni; l’innalzamento del piano di campagna che modifica il rapporto con il muro di confine comporta il rispetto delle distanze legali. Il dissenso dedotto rispetto alla CTU era solo apparente, poiché la questione era proprio l’immutazione dei luoghi conseguente ai lavori. Anche un manufatto privo di pareti può essere costruzione quando abbia volumetria e caratteri di stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo. Non ricorreva inoltre l’omesso esame di fatti decisivi, essendo la sentenza d’appello motivata sull’innalzamento del terreno e sull’impossibilità di considerare interrati i manufatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    In tema di distanze legali, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che “esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”, e che le norme secondarie contenute nei regolamenti comunali non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, poichè il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

    Ai fini delle distanze legali, è costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, solida e immobilizzata al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva. I regolamenti comunali non possono modificare tale nozione codicistica e possono soltanto fissare distanze maggiori.

  • art. 369 c.p.c., n. 2

    le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno risolta la questione rimessa con l’ordinanza n. 28884 del 2018 affermando che, nel caso in cui la copia analogica della sentenza impugnata, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformità della predetta documentazione all’originale – come nella specie avvenuto – ovvero se la parte ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

    Il ricorso per cassazione è procedibile nonostante il deposito di una copia analogica non asseverata della sentenza impugnata se la controparte non ne disconosce la conformità all’originale; in alternativa, la parte ricorrente può depositare l’asseverazione entro l’udienza o l’adunanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, la nozione di costruzione è unitaria: comprende ogni opera non completamente interrata che presenti solidità e stabile immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva e dalla presenza di pareti. I regolamenti comunali non possono restringere questa nozione codicistica, pur potendo stabilire distanze maggiori.
  • Un manufatto privo di pareti, compreso un pergolato o una tettoia, è soggetto alle distanze legali quando realizza una volumetria determinata e presenta stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo.
  • La parte del muro che emerge oltre il piano del fondo sovrastante, quando non assolve più una funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è valutata secondo le caratteristiche proprie di una costruzione. L’innalzamento artificiale del piano di campagna, se modifica il rapporto con il muro confinario, comporta l’applicazione delle distanze legali.
  • La copia analogica non asseverata della sentenza impugnata, depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, non rende improcedibile il ricorso per cassazione se la controparte non disconosce la conformità della copia all’originale; l’asseverazione può essere depositata entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieProprietà
RamiDiritti reali

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