Sentenza del 31/03/2016 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO - NUOVI MOTIVI - Sopravvenuta illegittimità costituzionale - Ammissibilità - Nullità accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da un dirigente illegittimamente nominato. La questione è divenuta rilevante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme poste alla base delle nomine dirigenziali. L’Amministrazione sosteneva che la nullità dovesse essere eccepita necessariamente nel primo grado, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili i nuovi motivi formulati in appello, purché depositati entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Ha chiarito che il termine di decadenza per far valere la nullità non opera quando il vizio dell’atto deriva da una dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione dell’appello, poiché la norma dichiarata incostituzionale deve considerarsi originariamente illegittima. L’avviso di accertamento è stato quindi dichiarato nullo in quanto sottoscritto da un dirigente illegittimamente nominato.
Norme richiamate
Art. 61, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La nullità dell’accertamento deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
La regola sulla decadenza non si applica quando la nullità dipende da una norma dichiarata incostituzionale dopo l’atto di appello. In tale ipotesi il vizio può essere dedotto con motivi aggiunti entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sulle nomine dirigenziali ha comportato l’illegittimità degli incarichi conferiti sulla relativa base e ha consentito di contestare gli atti sottoscritti dai dirigenti così nominati.
Massime di principio
- Quando un atto tributario presenta un vizio derivante da una norma dichiarata incostituzionale dopo la proposizione dell’appello, il contribuente può dedurre il nuovo motivo anche in appello, senza essere soggetto alla preclusione prevista per le eccezioni da proporre in primo grado.
- I motivi aggiunti devono essere depositati entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che ha accertato l’illegittimità della norma rilevante.
- La dichiarazione di incostituzionalità opera, in linea generale, retroattivamente: la norma è considerata illegittima fin dall’origine, salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla stessa Corte costituzionale.
- Se l’avviso di accertamento è sottoscritto da un soggetto privo di legittimazione derivante da una nomina illegittima, l’atto può essere dichiarato nullo, purché il vizio sia fatto valere secondo le modalità e i termini processuali applicabili.
- La possibilità di introdurre motivi nuovi non è generale: riguarda specificamente i vizi resi conoscibili o giuridicamente rilevanti da una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale.
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