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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31385/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado favorevole alla stessa, aveva accolto l'appello dell'Ufficio su un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento aveva rideterminato induttivamente i ricavi dichiarati mediante applicazione degli studi di settore. I motivi di ricorso erano cinque: (1) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 per mancata considerazione di studi di settore evoluti prodotti già in primo grado; (3) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per mancata valutazione della produzione documentale posta a base della decisione di primo grado; (4) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 53 Cost. per mancata affermazione dell'obbligo dell'Ufficio di procedere in autotutela e annullare l'avviso ritenuto contrastante con gli studi di settore evoluti; (5) nullità dell'accertamento per omessa pronuncia sugli specifici approfondimenti richiesti dalla contribuente. La Corte ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo e quinto motivo, dichiarando assorbito il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha osservato che, in tema di accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente deve dedurre nel ricorso introduttivo i motivi di contestazione dell'atto e non può introdurre questioni nuove soltanto con le memorie; nel caso concreto, la doglianza relativa alla non conformità dell'accertamento agli studi di settore evoluti era stata proposta tardivamente. Ha quindi confermato la correttezza della CTR nel ritenere inammissibile tale nuova contestazione e nel respingere il ricorso originario, con assorbimento del quarto motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente la rideterminazione induttiva dei ricavi nel procedimento di accertamento, qui fondato sugli studi di settore.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte non accoglie la censura di carenza motivazionale.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dalla ricorrente per la produzione documentale; il motivo è respinto perché la questione sostanziale era stata introdotta tardivamente.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per la valutazione della documentazione già utilizzata in primo grado; la Corte lo considera nel contesto del divieto di nuovi motivi in appello/memorie.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente l'integrazione dei motivi solo in presenza di documenti non conosciuti; non giustifica l'introduzione tardiva di nuove contestazioni se manca tale presupposto.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Definisce il thema decidendum del giudizio tributario con il ricorso introduttivo; impedisce l'introduzione di motivi nuovi con memorie successive.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la censura resta assorbita e non viene esaminata nel merito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla pretesa necessità di autotutela dell'Ufficio; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è un passaggio essenziale: il contribuente può vincere la presunzione solo allegando e provando, con qualsiasi mezzo, circostanze concrete che rendano inattendibile l'applicazione dello standard al caso specifico.
  • L'oggetto del giudizio tributario è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; non è consentito introdurre con mere memorie nuove contestazioni che amplino il thema decidendum, salvo la limitata ipotesi di motivi aggiunti per documenti prima non conosciuti.
  • Il giudice tributario non può annullare l'atto per vizi diversi da quelli contestati dal contribuente, anche se emergenti dagli atti di causa, poiché il giudizio è di impugnazione e non di revisione officiosa integrale dell'atto.
  • In tema di studi di settore, grava sull'ente impositore la dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard prescelto, ma resta sul contribuente l'onere di provare la specifica realtà economica che giustifichi un reddito inferiore rispetto a quello presunto.
  • La tardiva deduzione di una questione sostanziale non può essere sanata richiamando disposizioni sulle produzioni documentali se il presupposto effettivo è l'introduzione di un nuovo motivo di impugnazione.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando rende comprensibile la ragione decisoria e mostra di aver individuato correttamente il perimetro del thema decidendum e la tardività delle doglianze nuove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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