Sentenza n. 3941/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 198/2025, depositata e resa pubblica il 24 febbraio 2025, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 1400/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 5 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 marzo 2026 (carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla carta docente per sette anni scolastici, per complessivi euro 3.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, n. 198/2025. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria del 19 marzo 2026, aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 3.500,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 5 giugno 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non spontaneamente eseguite.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione statale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare, entro un termine assegnato, tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del comando giudiziale.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata al pagamento o all'erogazione della prestazione.
- In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il compito di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione soccombente, gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso, ove ne ricorrano i presupposti.
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