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Ordinanza

Ordinanza n. 216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza del T.a.r. Piemonte, sez. I, 27 novembre 2025 n. 557, che ha respinto l’istanza cautelare contestuale al ricorso n. 2492/2025 R.G. proposto per l’annullamento: dell’ordinanza 23 settembre 2025 n.440, conosciuta in data imprecisata, con la quale il Sindaco del Comune di Chivasso ha ingiunto alla Sgra S.r.l. di eseguire una serie di interventi relativi al progetto operativo di messa in sicurezza permanente delle discariche di rifiuti speciali non pericolosi Chivasso 1 e 2, situate in frazione Pogliani, località Pozzo zona ex Fornace Slet; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202509799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che impone interventi per la gestione del percolato e il mantenimento della barriera idraulica presso le discariche Chivasso 1 e 2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione dell'ordinanza sindacale. Ha dedotto, anzitutto, l'inammissibile integrazione postuma della motivazione, sostenendo che il contenuto delle relazioni ARPA richiamate nell'ordinanza fosse stato precisato solo nel corso del giudizio mediante il deposito di una relazione del 28 agosto 2025. Ha inoltre contestato la fattibilità tecnica delle prescrizioni, in particolare l'obbligo di allontanare quotidianamente il percolato mediante autobotti. Ha negato, sotto diversi profili, la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e ha contestato l'esistenza di un pericolo di danno. In sede cautelare ha rappresentato di essersi attivata per prestare una fideiussione valida e di avere iniziato alcuni interventi, tra cui il ripristino della barriera idraulica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando nella fase cautelare la decisione del TAR Piemonte. Il Collegio ha ritenuto necessario mantenere fermo il rapporto amministrativo definito dal Comune, poiché il percolato di discarica risulta, sulla base della relazione ARPA, altamente inquinante. Ha ravvisato il periculum nell'urgenza di impedire l'aggravamento del rischio di contaminazione della falda. La difficoltà esecutiva relativa all'impiego delle autobotti nella quantità prescritta non è stata adeguatamente provata e, comunque, non è stata ritenuta idonea a determinare l'illegittimità dell'ordinanza. Non risultano accolte, in questa fase, le censure sull'integrazione postuma della motivazione, sulla fattibilità tecnica, sulla necessità e urgenza e sul pericolo di danno. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.

  • d.m. 25 ottobre 1999 n. 471

    È richiamato quale normativa vigente all'epoca degli accertamenti del superamento dei limiti di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

  • d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

    È richiamato quale normativa sopravvenuta in materia di bonifiche, in base alla quale il progetto di messa in sicurezza è stato adeguato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando dagli accertamenti tecnici disponibili emerga che una sostanza proveniente da un impianto è altamente inquinante e sussista un'urgenza concreta di prevenirne gli effetti, il giudice può mantenere fermo il rapporto amministrativo definito dall'amministrazione mediante prescrizioni di sicurezza, all'esito del bilanciamento degli interessi.
  • La difficoltà esecutiva delle prescrizioni contenute in un provvedimento amministrativo non adeguatamente provata non giustifica la sospensione cautelare dell'atto e, di per sé, non ne determina l'illegittimità.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nell'urgenza di impedire che il percolato altamente inquinante si accumuli e determini o aggravi la contaminazione delle acque sotterranee.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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