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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 2115 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - ISCRIZIONE IPOTECARIA - Termine osservazioni contribuente - Obbligo - Violazione - Nullità iscrizione ipotecaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. L'iscrizione ipotecaria è stata annullata perché effettuata senza la preventiva notifica del provvedimento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché senza concedere al contribuente il termine di trenta giorni per formulare osservazioni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sostenendo che essa non fosse stata preceduta dalla comunicazione di un preavviso e dalla concessione di un termine di trenta giorni per presentare osservazioni e difese. La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe violato il diritto di partecipazione al procedimento e reso nulla l'iscrizione.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione di un preavviso al contribuente.

    La Corte riconosce l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione, sentenza n. 23875/2015

    La preventiva comunicazione al contribuente costituisce una garanzia essenziale del procedimento e la sua omissione determina l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione, sentenza n. 13115/2016

    Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere concesso al contribuente un termine di trenta giorni per esercitare le proprie difese; la violazione comporta la nullità dell'atto.

Massime di principio

  • Prima di adottare un'iscrizione ipotecaria, il concessionario della riscossione deve comunicare al contribuente un apposito preavviso.
  • Il contribuente deve disporre di un termine di trenta giorni per presentare osservazioni, contestazioni o documentazione difensiva.
  • L'omissione del preavviso e del termine per le osservazioni comporta, secondo l'orientamento indicato, la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data e le modalità di notifica del preavviso e, in mancanza, contestare l'iscrizione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • La regola tutela la partecipazione del contribuente e consente di far valere preventivamente eventuali errori, pagamenti già effettuati, prescrizione, sospensione o altre cause ostative all'iscrizione.

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