Sentenza n. 1646/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto parziale della domanda di aiuto, limitatamente al periodo indennizzabile, all'esclusione di un allevamento e alla riduzione dei capi ammessi a indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto un aiuto per i danni indiretti subiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 in conseguenza dell'epidemia di influenza aviaria e delle misure sanitarie adottate per il contenimento. AVEPA, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'esame delle osservazioni, aveva limitato il periodo indennizzabile al 30 aprile 2022, ritenendo cessate a tale data le misure restrittive; aveva inoltre escluso un allevamento per carenza documentale, inattività pregressa e mancata dichiarazione di soccida, nonché ridotto il numero dei capi indennizzabili per un altro allevamento. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 del d.m. n. 193915/2023 e l'illogicità dell'azione amministrativa, sostenendo che il decreto individuava il periodo indennizzabile fino al 31 maggio 2022 e che la cessazione delle Zone Ulteriori di Restrizione al 30 aprile non escludeva i danni successivi, considerata l'impossibilità di riprendere immediatamente l'accasamento. Con il secondo motivo sono stati dedotti l'eccesso di potere per illogicità e la violazione della parità di trattamento, contestando che la presentazione di una formale istanza di accasamento costituisse presupposto per negare l'indennizzo e richiamando i protocolli sanitari, la sincronizzazione dei cicli produttivi e la peculiarità delle specie allevate. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, la carenza di motivazione e la violazione del contraddittorio, poiché il provvedimento finale non avrebbe adeguatamente motivato né l'esclusione di un allevamento né la riduzione dei capi rispetto alle osservazioni presentate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato. Esaminando congiuntamente i motivi relativi alla limitazione temporale, ha ritenuto illegittima l'interpretazione di AVEPA secondo cui l'indennizzo sarebbe riconoscibile soltanto fino alla cessazione formale delle Zone Ulteriori di Restrizione, avvenuta il 30 aprile 2022. Il d.m. n. 193915/2023 individua invece il 31 maggio 2022 quale limite oggettivo del periodo indennizzabile, senza subordinare il beneficio alla perdurante vigenza delle misure restrittive. I danni indiretti possono manifestarsi anche dopo la revoca delle restrizioni, quando siano causalmente riconducibili all'epidemia e alle conseguenze persistenti delle misure sanitarie sull'organizzazione tecnico-produttiva della filiera avicola. La cessazione delle ZUR non determina quindi automaticamente la possibilità di riprendere l'attività, dovendosi considerare i protocolli di biosicurezza, la sincronizzazione dei cicli e il principio dello svuotamento simultaneo. L'annullamento non comporta il riconoscimento automatico dell'indennizzo: AVEPA deve riesaminare la domanda e svolgere una nuova istruttoria, verificando in concreto l'esistenza e la prova dei danni indiretti causalmente collegati all'emergenza e alle misure di contenimento. All'esito, l'amministrazione potrà anche adottare un nuovo provvedimento negativo se risultino mancanti i requisiti sostanziali o non siano dimostrati i danni. AVEPA è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 d.m. n. 193915/2023
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022
Il periodo fino al 31 maggio 2022 costituisce il limite temporale oggettivo entro cui possono collocarsi i danni indiretti indennizzabili; la norma non collega automaticamente tale limite alla durata formale delle Zone Ulteriori di Restrizione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni dell'interessato e di motivare adeguatamente il provvedimento finale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento finale deve esplicitare le ragioni della decisione, anche con riferimento alle osservazioni presentate nel procedimento.
Massime di principio
- Quando una disciplina di aiuto individua un periodo massimo predeterminato per l'indennizzabilità dei danni indiretti, la cessazione formale delle misure restrittive prima della scadenza non determina automaticamente l'esclusione dei danni verificatisi nel periodo residuo.
- I danni indiretti possono essere riconosciuti anche dopo la revoca delle misure sanitarie, se l'amministrazione accerta in concreto il loro nesso causale con l'evento emergenziale e con le conseguenze persistenti delle misure adottate, tenendo conto dell'organizzazione tecnico-produttiva del settore interessato.
- Nel settore avicolo, la cessazione delle restrizioni sanitarie non implica necessariamente la possibilità di riprendere immediatamente l'attività, dovendosi considerare i protocolli di biosicurezza, la sincronizzazione dei cicli produttivi e il principio dello svuotamento simultaneo.
- L'annullamento del diniego amministrativo fondato su un'interpretazione temporale illegittima non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio, quando resti necessario verificare in concreto l'esistenza, la quantificazione e la prova dei danni e degli ulteriori requisiti sostanziali.
- Il provvedimento adottato dopo il preavviso di rigetto deve confrontarsi adeguatamente con le osservazioni dell'interessato e motivare le ragioni dell'eventuale conferma del diniego o della rideterminazione del beneficio.
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